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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Notizie Aiop Nazionale

Coronavirus, la Polizia postale lancia l’allarme sui reati informatici

Articolo di 01.net sull'aumento delle truffe legati all'emergenza

Come se non bastasse la drammatica emergenza sanitaria causata dall’epidemia di coronavirus bisogna fare attenzione anche agli sciacalli che cercano di sfruttare la situazione a loro vantaggio commettendo reati informatici per truffare le persone.



Sanità 4.0

Le nuove proposte di NovaFund

La legge di bilancio 2020 ha modificato in modo radicale le agevolazioni fiscali connesse all’acquisizione di beni strumentali.
A partire dal 2020, l’iper ammortamento si trasforma in credito d’imposta pari al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni e al 20% per gli investimenti di valore compreso tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Pronti a dare il nostro aiuto anche per i ricoveri ordinari

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore - sabato 7 marzo 2020

«L'emergenza coronavirus pur nella sua drammaticità sta trasformando una criticità in opportunità: quella di un Paese che finalmente riesce a superare barriere e pregiudizi. Il Ssn è unico e come tale deve agire, darsi delle regole di sistema e muoversi. Questo si sta facendo a livello centrale e il mio auspicio è che la stessa linea si segua in tutti i livelli regionali. La Lombardia lo ha già fatto, l' Emilia Romagna e le Marche lo stanno facendo. I presidenti Aiop hanno fatto una dichiarazione pubblica di disponibilità ciascuno per la propria Regione di riferimento».


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