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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

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La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona.
La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali. Da Costante Degan a Rosy Bindi, dalla revisione del famigerato decreto dell’agosto ’77 sui requisiti ed il riconoscimento del ruolo dell’Aiop con la partecipazione di un proprio rappresentante nel Consiglio sanitario nazionale, alla Riforma del DLgs 502 del 1992, con la battaglia per contrastare il ritorno al monopolio pubblico della sanità ed il primato della programmazione regionale, passando attraverso la rivoluzione dei DRG. Un lungo percorso segnato da successi e da periodi di duro confronto con alcuni settori delle istituzioni manifestamente avversi ad un’idea di servizio pubblico per la salute caratterizzato da concetti come la competizione virtuosa tra i suoi protagonisti, la loro parità sul piano dei requisiti e del riconoscimento economico dei servizi forniti ai cittadini, al diritto ad essere controllati e valutati da un ente realmente terzo e indipendente.
Sono stati questi ultimi i tratti caratteristici ed i punti di riferimento della sua presidenza, insieme alla passione con la quale ha seguito le alterne vicende di uno dei settori dell’assistenza a lui più cari, quello della neuropsichiatria, riuscendo a ridefinire un ruolo del privato ben supportato dal riconoscimento della definizione di strutture “ad indirizzo neuropsichiatrico”, facendo così fronte alle profonde e generalizzate carenze dei servizi territoriali e sviluppando nel tempo un riconosciuto livello di competenza clinica e di qualità di alto livello.
Un’altra grande passione di Gustavo Sciachì - che è stato anche alla guida dell’associazione europea dell’ospedalità privata (UEHP) nel biennio 1991-92 - è rappresentata dalla rivista “Ospedalità privata”, di cui divenne direttore editoriale nel 1988 e che seguì come direttore responsabile fino al termine del suo ciclo. L’ultimo editoriale, dedicato alla pubblicazione degli atti del Forum sanità 2006, portava un titolo emblematico ed ancora profondamente attuale: “Competitività nella qualità o ritorno al monopolio?” e conteneva una sferzante riflessione ispirata dalle considerazioni sulla tormentata applicazione della legge 833 del 1978: ”C’est la vie. Qualche cosa se ne va, qualche cosa non muore mai: come i polverosi pregiudizi, le ottuse ostilità, le concrete difficoltà quotidiane, che conosce benissimo chi è chiamato a confrontarsi ogni giorno con la dura realtà, magari tra riconoscimenti e salamelecchi vagamente ipocriti”.
Grazie alla sua esperienza come avvocato, alla sua grande capacità di farsi ascoltare unita al coraggio di dire sempre la verità ad ogni costo, è riuscito a far sentire la voce dell’Associazione ai più alti livelli istituzionali, tracciando nel contempo la strada per l’ospedalità privata del futuro: “Un’ospedalità privata proiettata verso il 2000 non possiede altra alternativa che qualificarsi per garantirsi un avvenire prospero e stabile. L’esigenza irrinunciabile per il nostro settore di ottenere dignità e stabilità di collocazione all’interno del SSN non può essere compiutamente soddisfatta se non si sviluppa contemporaneamente una sempre maggiore qualificazione che elevi gli standard terapeutici ed assistenziali. È evidente che l’attuazione di un simile programma richiede impegno ed implica oneri, ma costituisce altresì una solida garanzia per ottenere il pieno riconoscimento di un ruolo realmente complementare, che offra concrete possibilità di sviluppo. Ciò in contrapposizione a quella “cultura dell’emarginazione” che vorrebbe relegare il privato in uno spazio residuale, spingendolo a dequalificarsi con una competizione imperfetta, fondata su criteri di retribuzione non rispondenti ad un principio di equità”.
Per molti associati è stato un amico, un prezioso compagno di strada, e per moltissimi un maestro.
Lo ricordiamo con affetto e gratitudine.
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Notizie Aiop Nazionale

La legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015

Si segnalano ordinanza n. 214 del 18 aprile 2019 il Tribunale di Bari e ordinanza del Tribunale di Roma datata 3 gennaio 2020

Con le ordinanze in commento i giudici territoriali hanno rimesso alla Corte Costituzionale una questione concernente la legittimità dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. Jobs Act) nella parte in cui prevede, in capo al lavoratore che abbia subito un licenziamento viziato da irregolarità derivanti dalla violazione del vincolo di motivazione di cui all’art. 2, comma 2 della l. n. 604 del 1966 o della procedura prevista all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, il diritto a un’indennità “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.

Le novità sul lavoro della settimana

Lavoro agile, congedi parentali, pensione

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25/02/2020, pubblicato sulla G.U. n.47 del 25/02/2020, sono emanate ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (così detto Corona Virus). Nello specifico l’articolo 2 estende in via provvisoria, ossia fino al 15/03/2020, le modalità di lavoro agile come disciplinati dalla legge n.81/2017 anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti per tutti i datori di lavoro aventi come sede legale o operativa nelle regioni di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. Tale Decreto sopprime l’art.3 del precedente DPCM sulla gestione del COVID-19 del 23/02/2020.

Disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento

Modalità di raccolta dati

La legge 22 dicembre 2017 n. 219, pubblicata in G.U. il 16 gennaio 2018 (n. 12), come noto, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce, espressamente, che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.


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