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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

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La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona.
La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali. Da Costante Degan a Rosy Bindi, dalla revisione del famigerato decreto dell’agosto ’77 sui requisiti ed il riconoscimento del ruolo dell’Aiop con la partecipazione di un proprio rappresentante nel Consiglio sanitario nazionale, alla Riforma del DLgs 502 del 1992, con la battaglia per contrastare il ritorno al monopolio pubblico della sanità ed il primato della programmazione regionale, passando attraverso la rivoluzione dei DRG. Un lungo percorso segnato da successi e da periodi di duro confronto con alcuni settori delle istituzioni manifestamente avversi ad un’idea di servizio pubblico per la salute caratterizzato da concetti come la competizione virtuosa tra i suoi protagonisti, la loro parità sul piano dei requisiti e del riconoscimento economico dei servizi forniti ai cittadini, al diritto ad essere controllati e valutati da un ente realmente terzo e indipendente.
Sono stati questi ultimi i tratti caratteristici ed i punti di riferimento della sua presidenza, insieme alla passione con la quale ha seguito le alterne vicende di uno dei settori dell’assistenza a lui più cari, quello della neuropsichiatria, riuscendo a ridefinire un ruolo del privato ben supportato dal riconoscimento della definizione di strutture “ad indirizzo neuropsichiatrico”, facendo così fronte alle profonde e generalizzate carenze dei servizi territoriali e sviluppando nel tempo un riconosciuto livello di competenza clinica e di qualità di alto livello.
Un’altra grande passione di Gustavo Sciachì - che è stato anche alla guida dell’associazione europea dell’ospedalità privata (UEHP) nel biennio 1991-92 - è rappresentata dalla rivista “Ospedalità privata”, di cui divenne direttore editoriale nel 1988 e che seguì come direttore responsabile fino al termine del suo ciclo. L’ultimo editoriale, dedicato alla pubblicazione degli atti del Forum sanità 2006, portava un titolo emblematico ed ancora profondamente attuale: “Competitività nella qualità o ritorno al monopolio?” e conteneva una sferzante riflessione ispirata dalle considerazioni sulla tormentata applicazione della legge 833 del 1978: ”C’est la vie. Qualche cosa se ne va, qualche cosa non muore mai: come i polverosi pregiudizi, le ottuse ostilità, le concrete difficoltà quotidiane, che conosce benissimo chi è chiamato a confrontarsi ogni giorno con la dura realtà, magari tra riconoscimenti e salamelecchi vagamente ipocriti”.
Grazie alla sua esperienza come avvocato, alla sua grande capacità di farsi ascoltare unita al coraggio di dire sempre la verità ad ogni costo, è riuscito a far sentire la voce dell’Associazione ai più alti livelli istituzionali, tracciando nel contempo la strada per l’ospedalità privata del futuro: “Un’ospedalità privata proiettata verso il 2000 non possiede altra alternativa che qualificarsi per garantirsi un avvenire prospero e stabile. L’esigenza irrinunciabile per il nostro settore di ottenere dignità e stabilità di collocazione all’interno del SSN non può essere compiutamente soddisfatta se non si sviluppa contemporaneamente una sempre maggiore qualificazione che elevi gli standard terapeutici ed assistenziali. È evidente che l’attuazione di un simile programma richiede impegno ed implica oneri, ma costituisce altresì una solida garanzia per ottenere il pieno riconoscimento di un ruolo realmente complementare, che offra concrete possibilità di sviluppo. Ciò in contrapposizione a quella “cultura dell’emarginazione” che vorrebbe relegare il privato in uno spazio residuale, spingendolo a dequalificarsi con una competizione imperfetta, fondata su criteri di retribuzione non rispondenti ad un principio di equità”.
Per molti associati è stato un amico, un prezioso compagno di strada, e per moltissimi un maestro.
Lo ricordiamo con affetto e gratitudine.
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Notizie Aiop Nazionale

Il licenziamento disciplinare e il ruolo del CCNL applicato in azienda

Cass. Sez. Lav. 3 dicembre 2019, n. 31529 e Cass. Sez. Lav. 5 dicembre 2019, n. 31839

Con le sentenze in commento, la Cassazione si è occupata del ruolo della contrattazione collettiva nella definizione delle condotte che possono giustificare il licenziamento disciplinare, richiamando la nota distinzione tra “fatto materiale” o “fatto giuridico”.
Per ben comprendere le decisioni della Corte si deve ricordare che la Legge Fornero, in riforma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, aveva limitato la tutela reintegratoria nelle ipotesi in cui il giudice “accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”.

Le novità sul lavoro della settimana

Incentivo assunzione e comunicazione obbligatoria

Con decreto direttoriale n.52/2020, l’ANPAL definisce l’istituto dell’incentivo “Io Lavoro”. L’incentivo spetta per le assunzioni comprese dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 effettuate da datori di lavoro privati che assumono persone disoccupate con età compresa tra i 16 ed i 24 anni. I lavoratori con 25 anni di età o oltre possono essere incluse se privi di impiego regolarmente retributivo da almeno sei mesi.

Ritenute fiscali. Sospese le sanzioni fino al 30 aprile

Circolare N. 1 /E del 12.20.2020 dell’Agenzia dell’entrate

Com’è noto, con Decreto Legge n. 124 del 2019 così come convertito dalla Legge n. 157 del 2019 recante: “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, il legislatore, con l’art. 4, è intervenuto apportando rilevanti modifiche ai rapporti tra aziende negli appalti labour intensive con un valore superiore a € 200.000,00 ad anno solare, prevedendo che il committente, in caso di omesso controllo e/o mancata segnalazione di un inadempimento dell’appaltatore all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni, risponda in solido con quest’ultimo per sanzioni relative al mancato o parziale versamento delle ritenute fiscali dei suoi dipendenti.

Le novità sul lavoro della settimana

Appalti e INPS

La circolare n.1/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce i primi pareri relativamente alla norma, introdotta con il decreto fiscale 2019, che modifica in modo significativo la disciplina di contrasto all’omesso o insufficiente versamento (anche tramite indebite compensazioni) e nel caso specifico la disciplina nell’ambito del rapporto tra committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali.

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