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Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

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Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

Il direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, si rallegra della pronuncia dell'Antitrust e auspica che presto si traduca nei fatti. "Ben venga quanto detto dall'Antitrust, siamo contenti che ci sia stata una pronuncia su un tema così specifico. Ora ci auguriamo che arrivi una nuova determina dell'Aifa". In questi mesi, spiega Leonardi, la questione era rimasta in stallo perchè si era verificata una situazione di rimpallo tra Aifa e Regioni. "Noi avevamo scritto all'Aifa per segnalare una situazione certamente discriminatoria, ci avevano risposto che loro non avevano problemi a permettere l'uso anche per i privati accreditati, ma che la competenza era delle Regioni. A loro volta diverse Regioni- prosegue il direttore generale di Aiop- ci hanno risposto che dovevano attenersi a quanto stabilito dall'Aifa".
Cosi' il problema rimaneva, dando origine ad una vera discriminazione, spiega Leonardi, perche' "il cittadino non era libero di scegliere la struttura che reputava migliore, ma per avere la completezza delle cure doveva rivolgersi per forza al pubblico". Ora all'Aiop non resta che sperare che da Aifa arrivi presto una nuova determina e che le Regioni, di solito "attente a tutelare il pubblico piuttosto che la libera scelta del cittadino", si comportino di conseguenza. In prima linea in questa 'guerra' dei farmaci c'e' sempre stata la Regione Emilia-Romagna, che fu tra le prime ad avviare un braccio di ferro contro La Roche e Novartis, rivolgendosi a Tar, Corte costituzionale e poi Antitrust.
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Cyber sicurezza in sanità: Nova.CA 27001

Qual è il livello di sicurezza della tua struttura sanitaria? Cosa devi fare di più? Cosa devi fare di diverso?

La sanità è uno dei settori più colpiti in assoluto dagli attacchi informatici. I danni reputazionali cui va incontro una struttura sanitaria vittima di data breach sono innumerevoli. L’hacker può avere accesso non autorizzato ai dati e sistemi informativi e compiere tre azioni fondamentali: la prima è il furto dei dati sanitari e personali del paziente, la seconda è l’eliminazione di questi dati e la terza è l’alterazione dei dati a cui si ha accesso illecito.


Patto per la Salute 2019-2021

Il 10 ottobre scorso, il Gruppo tecnico Scienza della vita di Confindustria ha approvato il via definitiva il testo del contributo al Patto per la salute 2019-2021 (allegato). Tale contributo pone le sue radici nell’analisi della filiera della salute per lo sviluppo del Paese, già oggetto di studio di Confindustria nello scorso anno.


La mancata contestazione dell'addebito, non esclude la rilevanza della recidiva

Corte di Cassazione, Sez. Lav. Sent. n. 20723 del 31.07.2019

Con la Sentenza la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del lavoratore che istava per l’annullamento di una sanzione conservativa, ha avallato la possibilità per le aziende che intendano irrogare una sanzione disciplinare ad un dipendente di applicare la recidiva sulla base di un evento passato che non era stato contestato.
Tale tematica, già affrontata dal Tribunale di Roma con riferimento al licenziamento di un dipendente di una Casa di Cura (Vedi informaiop del 14 febbraio 2019) era stata risolta in favore di parte datoriale sulla scorta del principio secondo cui, a fronte della mancata applicazione del provvedimento, residua per l’Azienda la possibilità di valutare le condotte contestate ai fini della ponderazione di una futura sanzione.

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