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Notizie dalla Liguria

Barbara Cittadini è il nuovo Presidente nazionale

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Barbara Cittadini è il nuovo Presidente nazionale

Per la prima volta una donna a capo degli ospedali privati

Barbara Cittadini è stata eletta Presidente nazionale AIOP per il triennio 2018 – 2021, al termine della 54 Assemblea Generale che si è chiusa sabato scorso a Roma. Subentra a Gabriele Pelissero che concluse i suoi sei anni di mandato. Nata a Palermo 51 anni fa, laureata in Scienze Politiche con indirizzo politico-sociale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1991, dal 1994 è presidente e legale rappresentante della Casa di Cura Candela S.p.A. di Palermo e da luglio 2006 presidente regionale di AIOP Sicilia e da giugno 2012 vice presidente nazionale di AIOP.
Tra gli altri incarichi, Barbara Cittadini è componente del Gruppo tematico Sanità-Scienze della Vita di Confindustria Nazionale e vicepresidente di Confindustria Palermo con delega alla sanità e politiche socio-economiche.
Sono molto soddisfatta di questo risultato e ringrazio gli associati per la fiducia e l’affetto che mi hanno dimostrato. Il primo obiettivo che mi prefiggo per questo mio mandato è quello di rappresentare gli interessi di tutte le aziende AIOP – grandi, medie e piccole – rispettandone e valorizzandone le diversità, perché l’unicità di ogni singola struttura deve essere per noi un’opportunità” afferma Barbara Cittadini. “Da Presidente mi impegnerò a creare nuove forme di collaborazione per potenziare l’intera filiera della salute e il ruolo di AIOP come rappresentante di tutte le tipologie di erogatori che la nostra associazione rappresenta. AIOP è quotidianamente impegnata a soddisfare, in maniera efficiente ed efficace, la domanda di salute degli italiani, che continuano a sceglierci per la qualità che le nostre strutture socio-sanitarie offrono”.
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Notizie Aiop Nazionale

L’apporto della componente di diritto privato risulta indispensabile anche nelle emergenze

Comunicato stampa del 26 febbraio 2020

“Sorprende la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, per il quale la responsabilità della gestione dell’emergenza Coronavirus ricadrebbe unicamente sulla sanità pubblica, mentre la componente di diritto privato drena risorse e, dunque, presumibilmente, andrebbe ridotta.
In realtà, la rete degli ospedali di diritto privato presente in Italia è parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale e assicura un quarto di tutti i ricoveri ospedalieri e senza questo contributo, la sanità pubblica italiana non potrebbe assicurare il servizio universale a tutti i cittadini.

Attesa per la ripresa degli incontri istituzionali per il rinnovo del CCNL

In considerazione dell’emergenza del Coronavirus che ha investito il Paese, concentrando l’attenzione di tutti su un problema che ha una indiscutibile priorità non è, ancora, stata fissata la data dell’incontro tra le Istituzioni e le parti sociali, promosso dal Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Luigi Icardi.


Patto per la Salute 2019-2021

Un’analisi dettagliata

Il 18 dicembre 2019, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha accordato il proprio parere, favorevole ed unanime, al testo finale del Patto per la Salute 2019-2021. L’accordo che, come tutti ben sappiamo, si è fatto attendere per oltre 18 mesi, è stato raggiunto sulla base di un compromesso riguardante il tema dell’età pensionabile dei medici (che ad oggi possono pertanto rimanere operativi ed in servizio fino a 70 anni), il tema dei contratti degli specializzandi (che potranno essere assunti a tempo determinato dal terzo anno di specializzazione, come recentemente rimarcato anche nei contenuti del D.L. Milleproroghe) e sull’impegno del Governo a riesaminare le procedure di nomina dei Commissari ad acta delle Regioni entro 180 giorni.

La legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015

Si segnalano ordinanza n. 214 del 18 aprile 2019 il Tribunale di Bari e ordinanza del Tribunale di Roma datata 3 gennaio 2020

Con le ordinanze in commento i giudici territoriali hanno rimesso alla Corte Costituzionale una questione concernente la legittimità dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. Jobs Act) nella parte in cui prevede, in capo al lavoratore che abbia subito un licenziamento viziato da irregolarità derivanti dalla violazione del vincolo di motivazione di cui all’art. 2, comma 2 della l. n. 604 del 1966 o della procedura prevista all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, il diritto a un’indennità “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.

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