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Notizie dalla Liguria

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

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Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

Il direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, si rallegra della pronuncia dell'Antitrust e auspica che presto si traduca nei fatti. "Ben venga quanto detto dall'Antitrust, siamo contenti che ci sia stata una pronuncia su un tema così specifico. Ora ci auguriamo che arrivi una nuova determina dell'Aifa". In questi mesi, spiega Leonardi, la questione era rimasta in stallo perchè si era verificata una situazione di rimpallo tra Aifa e Regioni. "Noi avevamo scritto all'Aifa per segnalare una situazione certamente discriminatoria, ci avevano risposto che loro non avevano problemi a permettere l'uso anche per i privati accreditati, ma che la competenza era delle Regioni. A loro volta diverse Regioni- prosegue il direttore generale di Aiop- ci hanno risposto che dovevano attenersi a quanto stabilito dall'Aifa".
Cosi' il problema rimaneva, dando origine ad una vera discriminazione, spiega Leonardi, perche' "il cittadino non era libero di scegliere la struttura che reputava migliore, ma per avere la completezza delle cure doveva rivolgersi per forza al pubblico". Ora all'Aiop non resta che sperare che da Aifa arrivi presto una nuova determina e che le Regioni, di solito "attente a tutelare il pubblico piuttosto che la libera scelta del cittadino", si comportino di conseguenza. In prima linea in questa 'guerra' dei farmaci c'e' sempre stata la Regione Emilia-Romagna, che fu tra le prime ad avviare un braccio di ferro contro La Roche e Novartis, rivolgendosi a Tar, Corte costituzionale e poi Antitrust.
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Notizie Aiop Nazionale

L’apporto della componente di diritto privato risulta indispensabile anche nelle emergenze

Comunicato stampa del 26 febbraio 2020

“Sorprende la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, per il quale la responsabilità della gestione dell’emergenza Coronavirus ricadrebbe unicamente sulla sanità pubblica, mentre la componente di diritto privato drena risorse e, dunque, presumibilmente, andrebbe ridotta.
In realtà, la rete degli ospedali di diritto privato presente in Italia è parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale e assicura un quarto di tutti i ricoveri ospedalieri e senza questo contributo, la sanità pubblica italiana non potrebbe assicurare il servizio universale a tutti i cittadini.

Attesa per la ripresa degli incontri istituzionali per il rinnovo del CCNL

In considerazione dell’emergenza del Coronavirus che ha investito il Paese, concentrando l’attenzione di tutti su un problema che ha una indiscutibile priorità non è, ancora, stata fissata la data dell’incontro tra le Istituzioni e le parti sociali, promosso dal Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Luigi Icardi.


Patto per la Salute 2019-2021

Un’analisi dettagliata

Il 18 dicembre 2019, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha accordato il proprio parere, favorevole ed unanime, al testo finale del Patto per la Salute 2019-2021. L’accordo che, come tutti ben sappiamo, si è fatto attendere per oltre 18 mesi, è stato raggiunto sulla base di un compromesso riguardante il tema dell’età pensionabile dei medici (che ad oggi possono pertanto rimanere operativi ed in servizio fino a 70 anni), il tema dei contratti degli specializzandi (che potranno essere assunti a tempo determinato dal terzo anno di specializzazione, come recentemente rimarcato anche nei contenuti del D.L. Milleproroghe) e sull’impegno del Governo a riesaminare le procedure di nomina dei Commissari ad acta delle Regioni entro 180 giorni.

La legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015

Si segnalano ordinanza n. 214 del 18 aprile 2019 il Tribunale di Bari e ordinanza del Tribunale di Roma datata 3 gennaio 2020

Con le ordinanze in commento i giudici territoriali hanno rimesso alla Corte Costituzionale una questione concernente la legittimità dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. Jobs Act) nella parte in cui prevede, in capo al lavoratore che abbia subito un licenziamento viziato da irregolarità derivanti dalla violazione del vincolo di motivazione di cui all’art. 2, comma 2 della l. n. 604 del 1966 o della procedura prevista all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, il diritto a un’indennità “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.

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