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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Notizie Aiop Nazionale

Fatto materiale e fatto giuridico. La proporzionalità nei licenziamenti Jobs Act

Corte di Cassazione, sentenza n. 12174 del 08.05.2019

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte si è pronunciata per la prima volta sull’articolo 3, comma 2, del Dlgs 23/15, riaprendo l’annosa problematica del “fatto materiale” o “fatto giuridico” , che aveva diviso la giurisprudenza di merito e suscitato diverse interpretazioni in dottrina.
Ed invero, già la legge 92/12 (cd. Legge Fornero), modificando l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ha limitato la tutela reintegratoria nelle ipotesi in cui il giudice “accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi, ovvero dei codici disciplinari applicabili”.

Le novità sul lavoro della settimana

INPS e Ispettorato nazionale del lavoro

Con la circolare n.86/2019, l’INPS fornisce le istruzioni operative riguardo le nuove modalità di presentazione delle richieste del certificato di legislazione applicabile per il lavoro all’estero, il così detto modello A1. Il documento in oggetto utile per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile per il lavoratore che si trova a svolgere un’attività lavorativa in uno o più stati che applicano la regolamentazione comunitaria. L’Istituto con la presente circolare informa che a decorrere dal 1°settembre 2019 la domanda di rilascio del modello A1, deve essere presentata esclusivamente per via telematica sul portale istituzionale. Si ribadisce, in conclusione, che alcune tipologie di lavoratore la domanda è esclusa dall’invio telematico: lavoratore autonomo distaccato, lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati, lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati, dipendente pubblico, dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati, lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004), personale di volo e di cabina e lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora.

I manager delle Reti Europee di Riferimento s’incontrano a Parigi

I top manager degli ospedali che costituiscono le Reti Europee di Riferimento (ERN) si sono incontrati a Parigi in un meeting, organizzato dalla DG SANTE della Commissione europea, per rafforzare la collaborazione e sostenere l’ulteriore implementazione di tali reti di ospedali di eccellenza, istituite dalla Direttiva 2011/24/UE. L'obiettivo comune dei sistemi sanitari dell'UE è erogare un'assistenza sanitaria di qualità ed economicamente sostenibile, ma ciò si rivela particolarmente impegnativo nel caso di pazienti affetti da malattie rare o le cui patologie richiedono interventi complessi, a forte investimento tecnologico e di competenze e quindi una notevole concentrazione di risorse e competenze. A tale riguardo, va sottolineato che malattie rare, complesse o a bassa prevalenza influiscono sulla vita quotidiana di circa 30 milioni di cittadini dell’Unione.

Libera circolazione dei pazienti e dei professionisti e protezione della salute pubblica dei cittadini europei

A conclusione dell’attuale ciclo politico e legislativo dell’UE, il Parlamento europeo stila un bilancio della propria attività e dei risultati raggiunti in sanità, durante il suo mandato quinquennale, pubblicando lo studio "The benefit of EU action in health policy: The record to date".
Questo studio fornisce una panoramica non esaustiva sul valore aggiunto dell'azione dell'Unione europea nel settore della salute. Lo studio, richiesto dai coordinatori della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo, copre i benefici dell'azione dell'UE nei sei settori chiave seguenti: EU Health Programme, assistenza sanitaria transfrontaliera, regolamentazione dei prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prevenzione e vaccini. Lo studio fornisce una breve panoramica del quadro giuridico dell'UE, degli strumenti politici e delle best practice in ciascun settore.

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