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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Notizie Aiop Nazionale

L’obbligo di fatturazione elettronica per le strutture Aiop

Bologna, 3 ottobre - Roma, 17 ottobre

Nel mese di ottobre prossimo si terranno gli incontri della IV Scuola di Formazione, dedicata al tema dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica per le strutture Aiop e aperta a tutti i Direttori, i funzionari amministrativi e gli operatori informatici delle case di cura associate.
La scelta del tema è frutto dell'attenzione e sensibilità delle case di cura Aiop ad acquisire le informazioni necessarie per adeguare tecnologie e procedure aziendali all’obbligo di legge, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019.
Il responsabile scientifico dell’iniziativa è il nostro consulente tributario prof. Maurizio Leo, recentemente eletto dalla Camera nel Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, e i relatori saranno esperti professionisti e rappresentanti istituzionali dell’amministrazione finanziaria.

Scuola di Rete 2018

Bologna, 2 ottobre

Riprendono gli incontri della Scuola di Rete Aiop che si terrà il prossimo 2 ottobre a Bologna, presso l'Hotel NH De La Gare. Il Corso è destinato ai funzionari e responsabili delle Sedi regionali, ma anche ai Presidenti delle Sedi regionali Aiop, in particolar modo quelli delle Sedi regionali non strutturate, prive quindi di collaboratori dedicati.
L'incontro sarà come sempre un’occasione formativa, ma anche per rinsaldare i nostri vincoli associativi e di forte amicizia e collaborazione.
I contenuti del programma di questa edizione sono molto operativi, incentrati sulla implementazione del sistema privacy nelle Sedi regionali dell’Associazione, sulle nuove procedure per la fatturazione elettronica, sull’organizzazione del nuovo Centro studi della Sede nazionale, e su altri aspetti pratici del nostro lavoro, come la predisposizione dei bilanci secondo il modello nazionale e l’utilizzo di Google Forms per l’organizzazione di eventi associativi regionali.

Il licenziamento per chiusura del reparto è legittimo anche se il datore si avvale temporaneamente di risorse esterne

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: sentenza n. 19731 del 25 luglio 2018

La pronuncia in commento affronta il caso dell’impugnativa da parte di un lavoratore del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo conseguente alla chiusura del reparto cui era adibito, poiché la società, dopo il recesso, era ricorsa per tempi limitati a lavoratori interinali e a termine, in violazione, a detta dell'ex dipendente, dell'obbligo di repêchage.

Responsabilità medica a fronte di complicanze e cartella clinica lacunosa

Tribunale di Como, sentenza del 23 aprile 2018

Il Tribunale di Como, nel giudizio deciso con la sentenza del 23 aprile scorso, è stato investito della richiesta risarcitoria formulata da una donna che, dopo aver subito un intervenuto chirurgico a un arto inferiore, presentava una ridotta capacità motoria ricollegabile, secondo la paziente, all'operazione eseguita in regime di day hospital presso una struttura sanitaria. Nonostante i possibili sintomi di complicanze manifestatisi immediatamente dopo il trattamento terapeutico, il personale medico non si era attivato finquando, pochi giorni dopo le dimissioni la situazione si aggravava e portava alla paralisi dell'arto.
Il giudice di merito, conformemente alle posizioni della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto, da un lato, che le complicanze di un intervento chirurgico di routine sono presuntivamente addebitate al personale sanitario che ha prestato la propria opera professionale, e dall'altro, che la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente.


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