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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

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Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

Fonte Ministero della Salute

Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Tali albi si aggiungono a quelli già preesistenti dei Tecnici sanitari di radiologia medica e degli Assistenti sanitari.
Si completa in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie, ognuna delle quali avrà un Ordine di riferimento. Un traguardo, atteso da dodici anni che rappresenta un altro tassello di riforma per tutto il sistema sanitario nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione del ruolo delle professioni sanitarie e, contestualmente, di una migliore tutela del diritto alla salute dei cittadini.

Al fine di garantire che la nuova cornice normativa fosse non solo condivisa, ma anche rispondente alle esigenze dei professionisti sanitari interessati, il testo del decreto è stato definito anche con il contributo del Presidente dei tecnici sanitari di radiologia medica e del Presidente del coordinamento nazionale delle associazioni delle professioni sanitarie (Conaps), e a seguito di una lettura condivisa con le Associazioni maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Consulta il decreto del 13 marzo 2018
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Notizie Aiop Nazionale

DEF 2018: dobbiamo tornare a investire in salute

Comunicato stampa del 27 aprile scorso

Il Def 2018, approvato ieri dal Governo, pur non contenendo impegni programmatici per il futuro, che spetteranno al nuovo esecutivo, ma soltanto previsioni di spesa, ci preoccupa e ci rattrista per quanto riguarda la sanità: la previsione del rapporto tra spesa sanitaria e Pil presenta infatti un profilo crescente soltanto a partire dal 2022. Questo dato è una chiara rappresentazione dell’incapacità della politica di aumentare le risorse da investire nella sanità e nella salute dei cittadini: settori che, a quanto pare, non si ritengono meritevoli neppure di un mero allineamento con le previsioni di crescita del Pil.

Uno sguardo che cambia la realtà

XX Convegno nazionale Pastorale della salute - Roma, 14-16 maggio 2018

Il titolo del Convegno intende sottolineare un obiettivo – a partire dal profondo significato evangelico del verbo “guardare” –, la necessità di uno sguardo attento al cambiare delle realtà in cui viviamo ed operiamo, per iniziare con uno sguardo in profondità, sull’uomo, sul significato del senso del dolore che continuamente interpella, sullo sguardo di Cristo che ci chiama ad una visione integrale dell’uomo, e allo stesso tempo richiama e sollecita la concretezza dell’agire. Cambiare il nostro modo di guardare la realtà, scoprirne altri aspetti, ci permette così di cambiare la storia, andando oltre atteggiamenti passivi o allarmisti. La progettualità pastorale ha bisogno di fondamenti solidi.

Il regime delle prestazioni rese da personale medico per conto di struttura non convenzionata

Non applicabile l'esenzione di cui all’art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972

Per quanto riguarda le case di cura non convenzionate, queste non usufruirebbero del regime di esenzione di cui all’art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972.
La prassi dell’Amministrazione finanziaria in tema di regime di esenzione rileva solo per le ipotesi di diagnosi, cura e riabilitazione rese ambulatorialmente da medici e paramedici della struttura al paziente che non sia ricoverato, ovvero nel caso in cui sia la struttura a fornire tale servizio nell’ambito di un rapporto contrattuale diretto con il paziente stesso. Deve, dunque, in questi casi applicarsi l’aliquota ordinaria al 22%.


Mancata diagnosi. Il medico risponde anche al di là della sua specializzazione

Cassazione penale - sez. IV, sentenza n. 15178/2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15178/2018, ha riconosciuto la responsabilità penale per negligenza o imprudenza in capo ad un famoso neurologo che, non avendo ricondotto i sintomi della paziente ad un'origine cardiaca, aveva omesso la prescrizione dei relativi ulteriori esami che avrebbero invece potuto rivelare la patologia poi degenerata nel decesso dell'assistita. Secondo i giudici il medico, di fronte alla persistenza dei sintomi, non avrebbe dovuto limitarsi a prescrivere alla paziente gli accertamenti relativi al suo ambito di specializzazione, ma avrebbe dovuto assumere un atteggiamento professionalmente più flessibile tale da poter considerare patologie non del proprio campo.

Nel caso in esame lo specialista, a fronte dei continui svenimenti della paziente, rimanendo nell'ambito della propria specializzazione, si era limitato a prescriverle un "tilt test" ed a fronte dell'esito negativo dello stesso, aveva escluso ogni possibile ulteriore patologia. In seguito al decesso della paziente per problemi cardiaci, il medico aveva negato ogni responsabilità sulla base del fatto che il "tilt test" era stato effettuato in una struttura diversa da quella indicata e che dopo la visita specialistica, l'assistita non aveva più consultato neanche telefonicamente il professionista. La difesa si era inoltre basata sul fatto che il sanitario, nello svolgimento della propria attività, si era attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


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