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Notizie dalla Liguria

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

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La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti. Gli interventi cardiochirurgici sono quindi diminuiti. Calcoliamo di aver avuto un saldo negativo di circa 6.000 interventi dal 2008 al 2013. Il numero dei centri cardiochirurgici attivi in questa momento è di circa 92 con un fabbisogno calcolato di circa 50.000 interventi. Come conseguenza di quanto è stato sopra descritto è cambiato il profilo dei pazienti che vengono sottoposti ad intervento: sono di più gli anziani con un numero maggiore di comorbidità di tipo medico e con patologie cardiache complesse, gli interventi combinati sono aumentati. In letteratura è dimostrato che le performance di un ospedale sono legate al numero di procedure eseguite ed è altrettanto vero che in un ospedale a volume di lavoro alto l’inapropriatezza è bassa. La bozza di decreto in esame prevede una soglia a 200 interventi/anno per il By-pass Aorto Coronarico ed una mortalità per intervento sia per By-pass Aorto Coronarico che su singola valvola inferiore al 4%. Se si applica questo livello di soglia, emerge chiaramente come solamente 16 ospedali raggiungono il livello richiesto,ospedali che garantiscono attualmente il 27% di tutta l’attività cardiochirurgica italiana. È evidente il drammatico tracollo che subirebbe la cardiochirurgia italiana. Sarebbero quindi esclusi alcuni ospedali prestigiosi per la cardiochirurgia e diversi centri che, pur non raggiungendo il target,hanno una mortalità inferiore alla media nazionale. Razionalizzare attività e risultati rappresentano una evidente necessità, creare dei limiti di questo tipo soprattutto per il solo numero di interventi di By-pass, non corrisponde ad un criterio di ragionevolezza scientifica. Infatti, è il numero totale di procedure che crea esperienza e affidabilità. Pertanto, non ha senso parametrare come soglia minima per l’esistenza di un centro di cardiochirurgia l’effettuazione di almeno 200 interventi di By – pass. Se si vuole adottare un criterio quantitativo, tenuto conto delle caratteristiche del sistema cardiochirurgico italiano, il parametro di riferimento deve essere il numero totale degli interventi in circolazione extracorporea/anno, con un valore che potrebbe oscillare intorno ai 250 casi.



Presidente della SICCH, Società Italiana di Chirurgia Cardiaca
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Notizie Aiop Nazionale

Aliquota al 4% per l’installazione di attrezzature per disabili

Le attrezzature installate presso le case di cura per pazienti disabili, quali i letti elettrici, sono soggetti ad aliquota del 4%, quando gli stessi sono effettivamente utilizzati per persone affette da malformazioni permanenti. In applicazione della normativa della privacy, la struttura non deve consegnare al cessionario la documentazione indicante i soggetti utilizzatori, ma un’attestazione inerente l’esistenza di certificati attestanti l’uso per tali soggetti.

Danni da emotrasfusione. Da quando decorre la prescrizione per il risarcimento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2665 del 5 febbraio 2018

Con il provvedimento n. 2665 del 5 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa per cui nei casi di danni da emotrasfusione infetta il termine della prescrizione del diritto (dies a quo) decorre non oltre la data di richiesta di risarcimento del danno.
Il provvedimento scaturisce dalla richiesta risarcitoria avanzata da una donna, nei confronti del Ministero della salute e dall’Azienda Ospedaliera, che a seguito di analisi del sangue nel 1992 scopre di essere positiva al virus HCV-AB con conseguente fibroplasia retro-ventale.
Solo nel 2001 la commissione medica all’uopo investita della questione afferma il nesso eziologico tra la malattia e la trasfusione di sangue infetto che fu necessario praticarle alla nascita avvenuta prematuramente.

Incompletezza della cartella clinica e responsabilità medica

Cassazione civile, sentenza n.7250 del 23 marzo 2018

Con la sentenza n. 7250 del 23 marzo 2018, la Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale l'incompletezza della cartella clinica va ritenuta circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente.
La decisione è intervenuta a conclusione di una vicenda in cui una paziente, inizialmente recatasi presso una struttura ospedaliera per una mal occlusione dentale, era andata incontro ad un peggioramento consistito nella perdita dei denti e nel deterioramento della situazione occlusale, con persistenti dolori e lesioni. A fronte di tale situazione si era quindi reso necessario un intervento chirurgico al fine di spostare il mascellare, al termine del quale la paziente veniva dimessa «con la bocca in contenzione, la faccia tumefatta, l'impossibilità di masticare e un blocco mascellare per 45 giorni».

Nuove regole per i trapianti da donatore con infezione da HIV

Decreto del Ministro della salute dell'1 febbraio 2018

Lo scorso 8 marzo è stato pubblicato sulla G.U. n. 56, il decreto del Ministro della salute dell'1 febbraio 2018 di «Modifica dell’articolo 3 del decreto 2 agosto 2002, recante: "Criteri e modalità per la certificazione dell'idoneità degli organi prelevati al trapianto (art. 14, comma 5, legge 1 aprile 1999, n. 91"», che prevede alcune novità in materia di trapianti da donatore affetto da HIV.
L'art. 3 del decreto 2 agosto 2002 prevede, infatti, il divieto di procedere al trapianto da un donatore positivo per HIV, in ragione della necessità di impedire la trasmissibilità di tale virus attraverso trapianto di organo. Tuttavia tale rischio non ricorrerebbe nel caso in cui si tratterebbe di utilizzare gli organi di un donatore HIV positivo in soggetti ugualmente HIV positivi.
Il decreto dell'1 febbraio 2018 autorizza, quindi, i trapianti per queste ipotesi, introducendo una serie di criteri specifici di eleggibilità del donatore positivo HIV.

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