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Notizie dalla Liguria

Accordo con il MIUR per il finanziamento delle Borse di studio dei medici specializzandi

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Accordo con il MIUR per il finanziamento delle Borse di studio dei medici specializzandi

Barbara Cittadini, Presidente nazionale

All’inizio del mio mandato, insieme ai Colleghi del Comitato Esecutivo, abbiamo rilevato la necessità di individuare un percorso che consentisse, nel medio periodo, di dare un nostro contributo al problema ingravescente della carenza di medici specialisti.
Ci siamo, quindi, attivati per instaurare un confronto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, offrendo la disponibilità dell’Aiop nella ricerca di soluzioni condivise.
Ho, adesso, il privilegio di comunicarVi che, con il suddetto Ministero, si è individuato un percorso che consente alle strutture ospedaliere Aiop di finanziare borse di studio nelle Scuole di specializzazione medica, con il vincolo, per il medico specializzato, ultimata la sua formazione, di permanenza nelle strutture finanziatrici per almeno 3 anni.
La procedura che dovrà essere adottata è quella evidenziata qui di seguito.
Previ accordi con la Direzione delle singole Scuole di specializzazione e le Autorità accademiche, la struttura che intende istituire una borsa di studio per uno specializzando deve inoltrare la comunicazione formale all’Ateneo, precisando che, nel contratto di formazione, dovrà essere inserita la clausola “lo specializzando si impegna mediante sottoscrizione di apposita clausola contrattuale, a prestare servizio presso la struttura _____ per un periodo minimo comprensivo di almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione”.
Le formalità amministrative devono essere definite con ciascun Ateneo e devono comprendere il rilascio di apposita fideiussione, da parte della struttura Aiop, a garanzia dei pagamenti per gli anni successivi al primo.
Gli accordi potranno, altresì, prevedere l’inserimento della struttura nella rete formativa della scuola, per consentire l’accesso degli specializzandi nel corso del periodo di formazione.
Si ricorda che le vigenti disposizioni di legge prevedono che l’accesso avvenga a rotazione fra le strutture della rete formativa, in base alle modalità definite dalla Direzione della Scuola.
L’Ateneo provvederà, quindi, a comunicare al Ministero le borse aggiuntive, che saranno messe a bando secondo le normative vigenti e assegnate con graduatoria nazionale.
Al conseguimento della specializzazione, verrà attivata la clausola da parte della struttura interessata.
Si tratta di una opportunità molto importante, che consente di inserire le nostre strutture, non solo in tutti i processi assistenziali del SSN, ma – per quelle che si renderanno disponibili a partecipare a questa nuova iniziativa - anche all’interno delle articolazioni della formazione medica specialistica.
Mi permetto di rilevare che il risultato raggiunto è la dimostrazione, ancora una volta, di quanto la collaborazione sinergica pubblico-privato, scevra di pregiudizi, riesca a produrre in termini di maggiori opportunità di sviluppo.
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Notizie Aiop Nazionale

La sicurezza dei pazienti nella dichiarazione del Parlamento europeo

La patient safety è un tema sempre più al centro dell’attenzione di autorità ed esperti nazionali e internazionali. L’Oms calcola che i danni riportati dai pazienti sono la quattordicesima causa di morte tra le malattie a livello globale, al pari della tubercolosi e della malaria, e che in alcuni Paesi europei il peso dei danni è paragonabile a quello di malattie croniche, come la sclerosi multipla e varie forme di cancro. Le statistiche dimostrano, peraltro, che le strategie per ridurre la percentuale degli eventi avversi comporterebbero, soltanto nell’Ue, la prevenzione di più di 750mila danni dovuti ad errori medici ogni anno, con la conseguente diminuzione di tre milioni e 200mila giornate di ospedalizzazione, di 260mila casi disabilità permanente e di 95mila morti all’anno.


Violazione dell’ordine di reintegrazione e risarcimento del danno

Corte Costituzionale, Sentenza 23 aprile 2018 n. 86

Con la prima sentenza dopo le riforme Fornero e Jobs act, la Corte costituzionale riconosce la natura “risarcitoria” (e non retributiva) all'indennità dovuta al lavoratore che non venga immediatamente reintegrato nel posto di lavoro per ordine del giudice.
Ed invero la Corte affronta il caso di una lavoratrice che aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il datore di lavoro le aveva richiesto la restituzione dell’indennità corrispostale per il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e la data della sentenza che aveva riformato l’ordinanza di annullamento del licenziamento per giusta causa intimatole e di reintegrazione nel posto di lavoro, emessa a conclusione della fase sommaria.

Prestazioni rese da personale medico per conto di struttura non convenzionata

Per quanto riguarda le Case di cura non convenzionate queste non usufruirebbero del regime di esenzione di cui all’art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972. La prassi dell’amministrazione finanziaria, in tema di regime di esenzione, rileva, solo per le ipotesi di diagnosi, cura e riabilitazione, rese ambulatorialmente da medici e paramedici della struttura al paziente non ricoverato, ovvero nel caso in cui sia la struttura a fornire tale servizio nell’ambito di un rapporto contrattuale diretto con il paziente stesso, l'applicazione dell’aliquota ordinaria al 22%.

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