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Notizie dalla Liguria

Accordo con il MIUR per il finanziamento delle Borse di studio dei medici specializzandi

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Accordo con il MIUR per il finanziamento delle Borse di studio dei medici specializzandi

Barbara Cittadini, Presidente nazionale

All’inizio del mio mandato, insieme ai Colleghi del Comitato Esecutivo, abbiamo rilevato la necessità di individuare un percorso che consentisse, nel medio periodo, di dare un nostro contributo al problema ingravescente della carenza di medici specialisti.
Ci siamo, quindi, attivati per instaurare un confronto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, offrendo la disponibilità dell’Aiop nella ricerca di soluzioni condivise.
Ho, adesso, il privilegio di comunicarVi che, con il suddetto Ministero, si è individuato un percorso che consente alle strutture ospedaliere Aiop di finanziare borse di studio nelle Scuole di specializzazione medica, con il vincolo, per il medico specializzato, ultimata la sua formazione, di permanenza nelle strutture finanziatrici per almeno 3 anni.
La procedura che dovrà essere adottata è quella evidenziata qui di seguito.
Previ accordi con la Direzione delle singole Scuole di specializzazione e le Autorità accademiche, la struttura che intende istituire una borsa di studio per uno specializzando deve inoltrare la comunicazione formale all’Ateneo, precisando che, nel contratto di formazione, dovrà essere inserita la clausola “lo specializzando si impegna mediante sottoscrizione di apposita clausola contrattuale, a prestare servizio presso la struttura _____ per un periodo minimo comprensivo di almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione”.
Le formalità amministrative devono essere definite con ciascun Ateneo e devono comprendere il rilascio di apposita fideiussione, da parte della struttura Aiop, a garanzia dei pagamenti per gli anni successivi al primo.
Gli accordi potranno, altresì, prevedere l’inserimento della struttura nella rete formativa della scuola, per consentire l’accesso degli specializzandi nel corso del periodo di formazione.
Si ricorda che le vigenti disposizioni di legge prevedono che l’accesso avvenga a rotazione fra le strutture della rete formativa, in base alle modalità definite dalla Direzione della Scuola.
L’Ateneo provvederà, quindi, a comunicare al Ministero le borse aggiuntive, che saranno messe a bando secondo le normative vigenti e assegnate con graduatoria nazionale.
Al conseguimento della specializzazione, verrà attivata la clausola da parte della struttura interessata.
Si tratta di una opportunità molto importante, che consente di inserire le nostre strutture, non solo in tutti i processi assistenziali del SSN, ma – per quelle che si renderanno disponibili a partecipare a questa nuova iniziativa - anche all’interno delle articolazioni della formazione medica specialistica.
Mi permetto di rilevare che il risultato raggiunto è la dimostrazione, ancora una volta, di quanto la collaborazione sinergica pubblico-privato, scevra di pregiudizi, riesca a produrre in termini di maggiori opportunità di sviluppo.
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Notizie Aiop Nazionale

Aliquota al 4% per l’installazione di attrezzature per disabili

Le attrezzature installate presso le case di cura per pazienti disabili, quali i letti elettrici, sono soggetti ad aliquota del 4%, quando gli stessi sono effettivamente utilizzati per persone affette da malformazioni permanenti. In applicazione della normativa della privacy, la struttura non deve consegnare al cessionario la documentazione indicante i soggetti utilizzatori, ma un’attestazione inerente l’esistenza di certificati attestanti l’uso per tali soggetti.

Danni da emotrasfusione. Da quando decorre la prescrizione per il risarcimento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2665 del 5 febbraio 2018

Con il provvedimento n. 2665 del 5 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa per cui nei casi di danni da emotrasfusione infetta il termine della prescrizione del diritto (dies a quo) decorre non oltre la data di richiesta di risarcimento del danno.
Il provvedimento scaturisce dalla richiesta risarcitoria avanzata da una donna, nei confronti del Ministero della salute e dall’Azienda Ospedaliera, che a seguito di analisi del sangue nel 1992 scopre di essere positiva al virus HCV-AB con conseguente fibroplasia retro-ventale.
Solo nel 2001 la commissione medica all’uopo investita della questione afferma il nesso eziologico tra la malattia e la trasfusione di sangue infetto che fu necessario praticarle alla nascita avvenuta prematuramente.

Incompletezza della cartella clinica e responsabilità medica

Cassazione civile, sentenza n.7250 del 23 marzo 2018

Con la sentenza n. 7250 del 23 marzo 2018, la Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale l'incompletezza della cartella clinica va ritenuta circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente.
La decisione è intervenuta a conclusione di una vicenda in cui una paziente, inizialmente recatasi presso una struttura ospedaliera per una mal occlusione dentale, era andata incontro ad un peggioramento consistito nella perdita dei denti e nel deterioramento della situazione occlusale, con persistenti dolori e lesioni. A fronte di tale situazione si era quindi reso necessario un intervento chirurgico al fine di spostare il mascellare, al termine del quale la paziente veniva dimessa «con la bocca in contenzione, la faccia tumefatta, l'impossibilità di masticare e un blocco mascellare per 45 giorni».

Nuove regole per i trapianti da donatore con infezione da HIV

Decreto del Ministro della salute dell'1 febbraio 2018

Lo scorso 8 marzo è stato pubblicato sulla G.U. n. 56, il decreto del Ministro della salute dell'1 febbraio 2018 di «Modifica dell’articolo 3 del decreto 2 agosto 2002, recante: "Criteri e modalità per la certificazione dell'idoneità degli organi prelevati al trapianto (art. 14, comma 5, legge 1 aprile 1999, n. 91"», che prevede alcune novità in materia di trapianti da donatore affetto da HIV.
L'art. 3 del decreto 2 agosto 2002 prevede, infatti, il divieto di procedere al trapianto da un donatore positivo per HIV, in ragione della necessità di impedire la trasmissibilità di tale virus attraverso trapianto di organo. Tuttavia tale rischio non ricorrerebbe nel caso in cui si tratterebbe di utilizzare gli organi di un donatore HIV positivo in soggetti ugualmente HIV positivi.
Il decreto dell'1 febbraio 2018 autorizza, quindi, i trapianti per queste ipotesi, introducendo una serie di criteri specifici di eleggibilità del donatore positivo HIV.

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