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Notizie dalla Liguria

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

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In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (allegato), entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.

Il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, e che risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni. Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento, l'Agcm rilascia da un minimo di una a un massimo di tre stelle (art. 3). Il rating di legalità ha una durata di due anni e può essere rinnovato sempre su richiesta (art. 6).

Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Il possesso del rating è in realtà rilevante anche ai fini delle procedure ad evidenza pubblica. Infatti, in base agli artt. 93, comma 7, e 95, comma 13, del vigente Codice dei contratti pubblici si prevede rispettivamente che: i) nei contratti di servizi e forniture, l'importo della "garanzia provvisoria" per la partecipazione a gare d'appalto e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le altre riduzioni previste dallo stesso comma 7, per gli operatori economici in possesso appunto del rating di legalità; ii) quest'ultimo possa essere annoverato altresì tra i criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte. Degli stessi benefici possono avvantaggiarsi anche gli operatori in possesso del diverso "rating di impresa" di cui all'art. 83, comma 10, del medesimo Codice.

Il nuovo Regolamento attuativo, che sostituisce il precedente approvato con delibera dell'Agcm del 13 luglio 2016, semplifica il procedimento per l'attribuzione del rating di cui al nuovo art. 5, in base al quale l'Agcm è ora la sola Autorità preposta al procedimento, con l'eventuale ausilio dell'Anac per le verifiche di sua competenza. E' stata eliminata la "Commissione consultiva rating", mentre l'intervento dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno è previsto in via solo eventuale con funzioni meramente consultive (commi 3 e 3bis).

E' stata inoltre introdotta all'art. 6 la distinzione tra revoca ed annullamento in relazione al momento in cui si sia verificata, in capo all'impresa, la carenza dei requisiti per l'attribuzione del rating di cui al citato art. 2 del Regolamento. Più precisamente, la revoca decorre dal momento del sopravvenuto venir meno di questi ultimi requisiti ovvero dal momento in cui l'Auutorità viene a conoscenza della natura falsa o mendace di dichiarazioni relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all'art. 2 (art. 6, comma 4); al contrario, nel caso di carenza ab origine di uno o più requisiti dell'art. 2, ossia risalente già all'epoca di presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo, seguirà l'annullamento del rating, con effetto dunque ex tunc (comma 4bis).

Oltre a quanto già previsto per le revoche, anche per i casi di annullamento del rating viene contemplata la previsione di un contraddittorio endoprocedimentale con l'impresa sui motivi che lo determinano (comma 8). All'art. 7 è stato poi stabilito (comma 1, ultimo periodo) che ove l'impresa comunichi all'Agcm eventi sopraggiunti che rilevino ai fini della determinazione del punteggio, l'Autorità dispone gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità di cui all'art. 8 del Regolamento, senza che tali aggiornamenti incidano sulla data di scadenza del rating medesimo. All'art. 8 infine viene previsto che le iscrizioni relative alla revoca e all'annullamento permangano nell'elenco in parola sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 6 mesi.

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Notizie Aiop Nazionale

La Presidenza austriaca dell’Unione europea

Un periodo difficile di sfide ed opportunità

L’Austria ha appena assunto il semestre di Presidenza del Consiglio dell’Unione europea, che si concluderà con la fine del 2018, in un periodo particolarmente impegnativo contraddistinto dalle negoziazioni sulla Brexit, dall’elaborazione del futuro Multiannual financial framework, nonché dalle procedure d’accesso degli Stati balcanici meridionali. Tutto ciò nel contesto di un’Unione, caratterizzata da una parte da valori e regole comuni, dall’altra da profonde differenze negli Stati membri. Queste diversità nazionali e regionali costituiscono, secondo la Presidenza austriaca, una ragione di ricchezza e di forza interne, ma richiedono anche di essere tenute in debita considerazione attraverso il principio di sussidiarietà.

Come agevolare la crescita dimensionale e il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese

18 luglio ore 12:00

Quali strumenti finanziari possono aiutare le imprese a crescere? Quanto è importante una struttura finanziaria solida?
A queste e ad altre domande in diretta risponderanno due esperti in materia, Fabio Sattin (Presidente Private Equity Partners) e Ciro Rapacciuolo (Centro Studi Confindustria), moderati dal Direttore del Centro Studi Confindustria, Andrea Montanino.

Terzo settore. Nuove regole per le imprese sociali

Decreto Ministero del lavoro del 27 aprile 2018

E' stato pubblicato in G.U. n. 139 del 18 giugno scorso, il Decreto del 27 aprile 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contenente «Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali».
Ai sensi del D. lgs. n 112 del 3 luglio 2017, possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria, che in conformità alle disposizioni dello stesso decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
Il nuovo decreto del Ministero del lavoro chiarisce le procedure da osservare nel porre in essere eventuali operazioni straordinarie e di devoluzione del patrimonio di tali enti, disciplinate in modo da garantire che in seguito alle stesse sia preservata l'assenza di scopo di lucro per i soggetti risultanti dagli atti posti in essere e che, l'eventuale cessione d'azienda, sia realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale.


Le proposte della Federazione francese dell’ospedalità privata per un nuovo sistema sanitario

Nel numero precedente d’Inform@iop, abbiamo riferito in merito alla non semplice situazione del finanziamento della sanità in Francia. Di fronte alle difficoltà attuali, la FHP ha ufficialmente presentato una serie di proposte di trasformazione del sistema sanitario francese, per superare il solo ed abusato criterio dell’abbassamento delle tariffe, che sempre pesa molto di più sul settore privato.

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