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Notizie dalla Liguria

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

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In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (allegato), entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.

Il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, e che risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni. Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento, l'Agcm rilascia da un minimo di una a un massimo di tre stelle (art. 3). Il rating di legalità ha una durata di due anni e può essere rinnovato sempre su richiesta (art. 6).

Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Il possesso del rating è in realtà rilevante anche ai fini delle procedure ad evidenza pubblica. Infatti, in base agli artt. 93, comma 7, e 95, comma 13, del vigente Codice dei contratti pubblici si prevede rispettivamente che: i) nei contratti di servizi e forniture, l'importo della "garanzia provvisoria" per la partecipazione a gare d'appalto e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le altre riduzioni previste dallo stesso comma 7, per gli operatori economici in possesso appunto del rating di legalità; ii) quest'ultimo possa essere annoverato altresì tra i criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte. Degli stessi benefici possono avvantaggiarsi anche gli operatori in possesso del diverso "rating di impresa" di cui all'art. 83, comma 10, del medesimo Codice.

Il nuovo Regolamento attuativo, che sostituisce il precedente approvato con delibera dell'Agcm del 13 luglio 2016, semplifica il procedimento per l'attribuzione del rating di cui al nuovo art. 5, in base al quale l'Agcm è ora la sola Autorità preposta al procedimento, con l'eventuale ausilio dell'Anac per le verifiche di sua competenza. E' stata eliminata la "Commissione consultiva rating", mentre l'intervento dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno è previsto in via solo eventuale con funzioni meramente consultive (commi 3 e 3bis).

E' stata inoltre introdotta all'art. 6 la distinzione tra revoca ed annullamento in relazione al momento in cui si sia verificata, in capo all'impresa, la carenza dei requisiti per l'attribuzione del rating di cui al citato art. 2 del Regolamento. Più precisamente, la revoca decorre dal momento del sopravvenuto venir meno di questi ultimi requisiti ovvero dal momento in cui l'Auutorità viene a conoscenza della natura falsa o mendace di dichiarazioni relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all'art. 2 (art. 6, comma 4); al contrario, nel caso di carenza ab origine di uno o più requisiti dell'art. 2, ossia risalente già all'epoca di presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo, seguirà l'annullamento del rating, con effetto dunque ex tunc (comma 4bis).

Oltre a quanto già previsto per le revoche, anche per i casi di annullamento del rating viene contemplata la previsione di un contraddittorio endoprocedimentale con l'impresa sui motivi che lo determinano (comma 8). All'art. 7 è stato poi stabilito (comma 1, ultimo periodo) che ove l'impresa comunichi all'Agcm eventi sopraggiunti che rilevino ai fini della determinazione del punteggio, l'Autorità dispone gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità di cui all'art. 8 del Regolamento, senza che tali aggiornamenti incidano sulla data di scadenza del rating medesimo. All'art. 8 infine viene previsto che le iscrizioni relative alla revoca e all'annullamento permangano nell'elenco in parola sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 6 mesi.

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Notizie Aiop Nazionale

Formate le nuovi Commissioni Igiene e sanità e Affari sociali

Entrambe le presidenze delle Commissioni, Igiene e Sanità al Senato e Affari sociali alla Camera, sono andate al movimento guidato da Di Maio che ha già portato Il Ministro della Salute Giulia Grillo.

Entrambe le presidenze delle Commissioni, Igiene e Sanità al Senato e Affari sociali alla Camera, sono andate al movimento guidato da Di Maio che ha già portato il ministro della Salute Giulia Grillo.


Liste d'attesa. Il Ministero chiede informazioni

Circolare rivolta alle Regioni in merito all'aggiornamento del Piano Nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA)

Nell'ambito delle attività di gestione delle liste di attesa, il Ministero della salute (DG delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale e DG della programmazione sanitaria) ha emanato una circolare rivolta alle Regioni in merito all’aggiornamento del Piano Nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA).
La finalità del Ministero è quella di garantire interventi sinergici con tutti gli attori del Ssn al fine di promuovere la capacità di intercettare tempestivamente il reale bisogno di salute, di ridurre l’inappropriatezza e di garantire la tempestività e l’efficacia dei Lea, così da poter fornire indirizzi per dare una risposta efficace alle criticità riscontrate in questi anni sul territorio nazionale e consentire a tutti i cittadini l’accesso alle prestazioni nei tempi appropriati. Al fine di assicurare il diritto di libera scelta del cittadino è altresì indispensabile garantire il controllo dell’attività Libero professionale intramuraria.

Licenziamento del dipendente che registra di nascosto i colleghi o il superiore

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 11999 del 16 maggio 2018

La pronuncia in commento affronta il caso di un licenziamento disciplinare ordinato nei confronti di un lavoratore che aveva leso la riservatezza del suo superiore registrando occultamente una conversazione telefonica tra questi ed un altro dipendente oltre che una riunione aziendale, utilizzandone il contenuto al fine di sporgere querela contro il superiore.

Mobilità transfrontaliera. Il nuovo regolamento

D.m. Salute n. 50 del 16 aprile 2018

Il 22 maggio scorso è stato pubblicato in G.U. n. 117 il Decreto del Ministro della salute n. 50 del 16 aprile 2018, recante il nuovo «Regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva». Il provvedimento amplia la categoria di prestazioni sanitarie comprese nei Lea che, anche se fruite in uno Stato membro Ue, restano a carico del Ssn, ma sono rimborsabili solo se il paziente aveva ottenuto l’autorizzazione preventiva alle cure transfrontaliere.
L’assistenza sanitaria transfrontaliera in ambito europeo è disciplinata dalle Direttive n. 2011/24/UE (concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera) e n. 2012/52/UE (comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro), cui in Italia è stata data attuazione con il D. lgs. n. 38 del 4 marzo 2014.


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