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Notizie dalla Liguria

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

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La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti. Gli interventi cardiochirurgici sono quindi diminuiti. Calcoliamo di aver avuto un saldo negativo di circa 6.000 interventi dal 2008 al 2013. Il numero dei centri cardiochirurgici attivi in questa momento è di circa 92 con un fabbisogno calcolato di circa 50.000 interventi. Come conseguenza di quanto è stato sopra descritto è cambiato il profilo dei pazienti che vengono sottoposti ad intervento: sono di più gli anziani con un numero maggiore di comorbidità di tipo medico e con patologie cardiache complesse, gli interventi combinati sono aumentati. In letteratura è dimostrato che le performance di un ospedale sono legate al numero di procedure eseguite ed è altrettanto vero che in un ospedale a volume di lavoro alto l’inapropriatezza è bassa. La bozza di decreto in esame prevede una soglia a 200 interventi/anno per il By-pass Aorto Coronarico ed una mortalità per intervento sia per By-pass Aorto Coronarico che su singola valvola inferiore al 4%. Se si applica questo livello di soglia, emerge chiaramente come solamente 16 ospedali raggiungono il livello richiesto,ospedali che garantiscono attualmente il 27% di tutta l’attività cardiochirurgica italiana. È evidente il drammatico tracollo che subirebbe la cardiochirurgia italiana. Sarebbero quindi esclusi alcuni ospedali prestigiosi per la cardiochirurgia e diversi centri che, pur non raggiungendo il target,hanno una mortalità inferiore alla media nazionale. Razionalizzare attività e risultati rappresentano una evidente necessità, creare dei limiti di questo tipo soprattutto per il solo numero di interventi di By-pass, non corrisponde ad un criterio di ragionevolezza scientifica. Infatti, è il numero totale di procedure che crea esperienza e affidabilità. Pertanto, non ha senso parametrare come soglia minima per l’esistenza di un centro di cardiochirurgia l’effettuazione di almeno 200 interventi di By – pass. Se si vuole adottare un criterio quantitativo, tenuto conto delle caratteristiche del sistema cardiochirurgico italiano, il parametro di riferimento deve essere il numero totale degli interventi in circolazione extracorporea/anno, con un valore che potrebbe oscillare intorno ai 250 casi.



Presidente della SICCH, Società Italiana di Chirurgia Cardiaca
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Notizie Aiop Nazionale

Formate le nuovi Commissioni Igiene e sanità e Affari sociali

Entrambe le presidenze delle Commissioni, Igiene e Sanità al Senato e Affari sociali alla Camera, sono andate al movimento guidato da Di Maio che ha già portato Il Ministro della Salute Giulia Grillo.

Entrambe le presidenze delle Commissioni, Igiene e Sanità al Senato e Affari sociali alla Camera, sono andate al movimento guidato da Di Maio che ha già portato il ministro della Salute Giulia Grillo.


Liste d'attesa. Il Ministero chiede informazioni

Circolare rivolta alle Regioni in merito all'aggiornamento del Piano Nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA)

Nell'ambito delle attività di gestione delle liste di attesa, il Ministero della salute (DG delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale e DG della programmazione sanitaria) ha emanato una circolare rivolta alle Regioni in merito all’aggiornamento del Piano Nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA).
La finalità del Ministero è quella di garantire interventi sinergici con tutti gli attori del Ssn al fine di promuovere la capacità di intercettare tempestivamente il reale bisogno di salute, di ridurre l’inappropriatezza e di garantire la tempestività e l’efficacia dei Lea, così da poter fornire indirizzi per dare una risposta efficace alle criticità riscontrate in questi anni sul territorio nazionale e consentire a tutti i cittadini l’accesso alle prestazioni nei tempi appropriati. Al fine di assicurare il diritto di libera scelta del cittadino è altresì indispensabile garantire il controllo dell’attività Libero professionale intramuraria.

Licenziamento del dipendente che registra di nascosto i colleghi o il superiore

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 11999 del 16 maggio 2018

La pronuncia in commento affronta il caso di un licenziamento disciplinare ordinato nei confronti di un lavoratore che aveva leso la riservatezza del suo superiore registrando occultamente una conversazione telefonica tra questi ed un altro dipendente oltre che una riunione aziendale, utilizzandone il contenuto al fine di sporgere querela contro il superiore.

Mobilità transfrontaliera. Il nuovo regolamento

D.m. Salute n. 50 del 16 aprile 2018

Il 22 maggio scorso è stato pubblicato in G.U. n. 117 il Decreto del Ministro della salute n. 50 del 16 aprile 2018, recante il nuovo «Regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva». Il provvedimento amplia la categoria di prestazioni sanitarie comprese nei Lea che, anche se fruite in uno Stato membro Ue, restano a carico del Ssn, ma sono rimborsabili solo se il paziente aveva ottenuto l’autorizzazione preventiva alle cure transfrontaliere.
L’assistenza sanitaria transfrontaliera in ambito europeo è disciplinata dalle Direttive n. 2011/24/UE (concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera) e n. 2012/52/UE (comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro), cui in Italia è stata data attuazione con il D. lgs. n. 38 del 4 marzo 2014.


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