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Notizie dalla Liguria


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Approfondimento sul DEF 2019

I principali elementi in materia sanitaria

Niccolò de Arcayne, Relazioni Istituzionali e Internazionali

Il Documento di economia e finanza (DEF) 2019, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta di martedì 9 aprile u.s, è il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio.

Definisce, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europea e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo, per l’anno in corso e per il triennio successivo.

La struttura del DEF

La struttura del Documento di Economia e Finanza è disciplinata dall'articolo 10 della legge di contabilità, nel quale si dispone che sia composta da tre sezioni e da una serie di allegati.
Nello specifico, quando si parla di sezioni e allegati, si fa riferimento alle seguenti:

Sezione 1/Programma di stabilità: deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico;

Sezione 2/Analisi e tendenze della finanza pubblica: riporta, principalmente, l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente;

Sezione 3/Schema del Programma Nazionale di riforma (PNR): documento che, in coerenza con il Programma di Stabilità, contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale.

Iter di approvazione

Il DEF viene trasmesso alle Camere, affinché si esprimano su tali obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica contenute nel Documento.
Dopo il passaggio parlamentare, il Programma di Stabilità e il Programma nazionale di riforma (contenuti nel documento) vanno inviati al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.

Che cos'è il Semestre Europeo?

Si definisce Semestre europeo l’arco temporale nel corso del quale avviene la gestione dell’iter di coordinamento delle politiche economiche tra i paesi dell’UE.
Generalmente, tale periodo, si articola per fasi e nel seguente modo:

novembre: presentazione da parte della Commissione dell’Analisi annuale della crescita, della Relazione sul meccanismo di allerta per la prevenzione degli squilibri macroeconomici. Il Consiglio europeo elabora le Linee guida di politica economica e di bilancio a livello UE e a livello di Stati membri;

febbraio: la Commissione pubblica le Relazioni integrate per Paese, per i paesi selezionati nella relazione sul meccanismo di allerta che presentano squilibri macroeconomici, dall'esame approfondito;

dal 15 al 30 aprile (Indicativamente la seconda metà del mese): gli Stati membri presentano alla Commissione e al Consiglio i Piani nazionali di riforma (PNR, elaborati nell’ambito della nuova Strategia per la crescita e l’occupazione UE 2020) ed i Piani di stabilità e convergenza (PSC, elaborati nell'ambito del Patto di stabilità e crescita), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo;

maggio: sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri;

giugno/luglio: il Consiglio ECOFIN e, per la parte che gli compete, il Consiglio Occupazione e affari sociali, approvano le raccomandazioni della Commissione europea, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno;

seconda parte dell’anno: gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo conto delle raccomandazioni ricevute. In base alla disciplina del regolamento (UE) n. 473/2013 (uno dei due atti che compongono il c.d. Two-pack), la Commissione europea opera, di norma entro il mese di novembre, una valutazione del documento programmatico di bilancio (DPB) di ciascun Stato membro.

Il Programma Nazionale di Riforma (PNR) e il tema della Salute

In materia di sanità, il documento del PNR prende in considerazione gli interventi di governo già inseriti nella nota di aggiornamento del DEF (NaDEF), focalizzandosi sui seguenti aspetti:

Politiche del personale: Viene confermato l’intervento che attiene un’individuazione dei fabbisogni del personale più adeguata e approfondita dispetto alla reali necessità, in base alla recente normativa sul pubblico impiego che ha introdotto la pianificazione triennale (D.Lgs. 75/2017). L’aggiornamento dei parametri di spesa per il personale sanitario, diretto a garantire i livelli essenziali di assistenza attraverso lo sblocco del turnover, è contenuto nel c.d. DL crescita (di prossima pubblicazione). Sono, inoltre, previste le misure del completamento dei processi di assunzione e stabilizzazione del personale e dell’aumento delle borse di studio per formare i medici specialisti e di medicina generale, oltre che una modifica della normativa in materia di dirigenza sanitaria innovata già nel 2016.

Governance della spesa sanitaria: Il Programma richiama i due documenti prodotti dal Tavolo tecnico di lavoro sui farmaci e sui dispositivi medici: il primo, finalizzato ad elaborare proposte concrete per garantire trasparenza ed efficienza della spesa farmaceutica, il secondo su strumenti innovativi per la gestione ed il controllo della spesa per dispositivi medici.

Innovazione e ricerca in campo sanitario: Si richiama l’intesa in Conferenza Stato-Regioni, che attiene l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale dei Vaccini e l’implementazione del Fascicolo sanitario elettronico, in tutte le regioni, volto a consentire l’interconnessione dei sistemi informativi del SSN, per definire il percorso seguito dal paziente nelle strutture sanitarie e i livelli assistenziali forniti.

Monitoraggio, aggiornamento e attuazione dei LEA: Al fine di garantire l’attuazione dei Livelli Essenziali e del relativo monitoraggio, consentendone l’erogazione nell'ambito delle attività ospedaliere a rischio di interruzione (in particolare per la parte medicina di emergenza e medicina generale), si richiama il sopracitato intervento normativo in materia di fabbisogni del personale del SSN e di accesso alla professione medica (v. ante).

Di tali fabbisogni si terrà conto nella prossima sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute 2019-2021 da concordare con le regioni.
L’attuazione dei LEA dovrà, inoltre, essere garantita attraverso gli aggiornamenti del Programma nazionale Esiti e del Piano nazionale delle Cronicità, per uniformarne l’erogazione nelle diverse regioni, oltre che mediante un futuro regolamento, finalizzato ad individuare gli standard qualitativi e strutturali dell’assistenza territoriale.
Con riferimento all'assistenza ospedaliera, si ricorda il decreto 2 aprile 2015, n. 70, che definisce gli standard quali-quantitativi e strutturali. È stata, inoltre, sancita l’Intesa su uno schema di decreto diretto a stabilire la disciplina per la valutazione dell’assistenza sanitaria garantita dai sistemi sanitari regionali.

Funzionamento del Sistema Sanitario: In merito, è già stato adottato a febbraio scorso, in Conferenza Stato-Regioni, il nuovo Piano nazionale di governo delle liste d’attesa (PNGLA) – che le regioni devono recepire con intesa entro 60 giorni – che ha la finalità, tra l’altro, di regolamentare in maniera più efficiente l’accesso informatico alle agende di prenotazione delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, prevedere tempi massimi di attesa di tutte le prestazioni ambulatoriali, indicare un sistema di valutazione della dirigenza sanitaria in base al raggiungimento degli obiettivi di garanzia dei LEA;

Edilizia Sanitaria e ammodernamento tecnologico delle strutture: Si fa riferimento alla ricognizione effettuata dal Ministero della salute sul fabbisogno di interventi infrastrutturali di edilizia sanitaria, indicando, peraltro, il termine di fine marzo per l’insediamento (non ancora ufficializzato) presso il Ministero della salute di un’apposita cabina di regia diretto a selezionare le priorità d’intervento.

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Notizie Aiop Nazionale

Prestazioni rese da personale medico per conto di struttura non convenzionata

Per quanto riguarda le Case di cura non convenzionate queste non usufruirebbero del regime di esenzione di cui all’art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972. La prassi dell’amministrazione finanziaria, in tema di regime di esenzione, rileva, solo per le ipotesi di diagnosi, cura e riabilitazione, rese ambulatorialmente da medici e paramedici della struttura al paziente non ricoverato, ovvero nel caso in cui sia la struttura a fornire tale servizio nell’ambito di un rapporto contrattuale diretto con il paziente stesso, l'applicazione dell’aliquota ordinaria al 22%.

Trattamento dei dati e ricerca scientifica tra normativa europea e nazionale

Le regole previste dal GDPR e dalla bozza del decreto di adeguamento

Lo scorso 25 aprile la Commissione europea ha presentato una serie di nuove proposte per facilitare l’utilizzo dei dati all’interno della UE: l’obiettivo dichiarato è spingere l’economia dei dati (secondo i progetti della COM 2017-9 del 10 gennaio 2017 - Costruire una economia dei Dati) per la crescita dei mercati, la creazione di nuovi posti di lavoro (in particolare PMI e start-up) e lo sviluppo della tecnologia.

Nella stessa giornata la Commissione ha emanato nell’ambito dei progetti di sanità digitale una nuova Comunicazione: la COM(2018) 233 (Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society).
I tre punti cardine sono la possibilità dei cittadini di condividere i loro dati oltre le frontiere nazionali, l’uso dei dati per promuovere la ricerca la prevenzione e la medicina personalizzata, lo sviluppo di strumenti digitali per l'empowerment dei cittadini e l'assistenza sanitaria centrata sulla persona.

Tutti i provvedimenti sono basati su una piena e corretta applicazione del nuovo Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR ovvero General Data Protection Regulation) che diventerà pienamente efficace il prossimo 25 maggio.
Ora, questi obiettivi comunitari potrebbero trovare difficoltà ed ostacoli in Italia in ragione di alcune scelte legislative che sembrano scaturire dalla bozza di decreto di adeguamento del GDPR, ancora oggi in discussione.
In particolare sorgono molti dubbi in relazione alle scelte italiane relative all’uso dei dati nell’ambito della ricerca. Non vi è dubbio infatti che il GDPR, pur mantenendo alto il livello di sicurezza dei dati, sembri voler allargare le maglie per favorire l’utilizzo dei dati in tale settore.

GDPR. Il Garante non si pronuncia sul differimento dell'applicazione delle sanzioni

Arriva dall'Autorità la smentita su un'eventuale deroga al nuovo Regolamento

Con un comunicato del 19 aprile scorso (doc. web n. 8469593), il Garante per la protezione dei dati personali ha comunicato di non essersi pronunciato in alcuna forma su un differimento dello svolgimento delle funzioni ispettive e sanzionatorie previste dal nuovo General Data Protection Regulation - Regolamento Ue 2016/679, le cui previsioni diventeranno pienamente operative a partire dal 25 maggio 2018.
La smentita si era resa necessaria a fronte di alcune notizie circolanti in Internet a proposito di un possibile differimento della data di applicazione delle sanzioni previste dal nuovo GDPR per eventuali inosservanze della nuova disciplina in materia di privacy.
Nella comunicazione si è precisato, inoltre, che nessun provvedimento della stessa Autorità garante potrebbe peraltro incidere sulla data di entrata in vigore del Regolamento europeo.

FSN 2017. Il riparto delle risorse vincolate alla realizzazione di specifici obiettivi del PSN

Delibera CIPE n. 118 del 22 dicembre 2017

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con delibera n. 118 del 22 dicembre 2017 pubblicata in G.U. n. 87 del 14 aprile 2018, ha fissato alla somma di 1.500.000.000 euro la quota del Fondo sanitario nazionale 2017 da vincolare alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.
Nella tabella allegata al provvedimento, sono indicate le quote assegnate alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana, per il perseguimento degli obiettivi di piano attraverso specifici progetti elaborati sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute, approvate con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

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