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Notizie dalla Liguria

Turismo medicale. Le misure per attrarre i pazienti con la valigia

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Turismo medicale. Le misure per attrarre i pazienti con la valigia

Dichiarazioni del Presidente Gabriele Pelissero a Adnkronos Salute

Abolire l'Iva sulle prestazioni a pazienti stranieri, facilitare l'iter per i visti sanitari, fare sistema per competere alla pari con le destinazioni estere e aumentarele sinergie tra ospedali, ricerca, industria biotech e università. Sono queste le azioni da mettere in campo per promuovere il turismo medicale in Italia - un comparto che in Europa vale già 47 miliardi di euro, il 4,6% dell'intero fatturato dei viaggi - emerse dal convegno organizzato da Intercare, la fiera dedicata al Turismo medicale e all'Internazionalizzazione dei sistemi sanitari, all'interno di Bit.

Un incontro - spiegano gli organizzatori - nato per confrontare le esigenze dei pazienti esteri, l'esperienza di destinazioni e sistemi sanitari stranieri con l'offerta del sistema Italia. Proprio la possibilità per i pazienti esteri di recuperare l'Iva è una delle principali richieste avanzate dagli operatori per non essere penalizzati sullo scenario internazionale: "Un trattamento medico è una prestazione erogata in Italia di cui il paziente gode una volta tornato a casa - afferma Gabriele Pelissero, Presidente nazionale Aiop - In altri Paesi, come la Germania, questo principio è riconosciuto ma non Italia. Oggi uno straniero può recuperare l'imposta su una borsa o un paio di scarpe, ma non su una protesi d'anca. Dobbiamo fare sì che le Istituzioni si integrino in modo rapido con la forza del prodotto operando su pochi, ma fondamentali punti come il nodo dei visti sanitari, che riguarda soprattutto alcune aree geografiche, la fiscalità e il coordinamento con il mondo medico e universitario per rafforzare la reputazione".

Con 5.000 pazienti - sottolineano gli operatori - l'Italia è ancora molto lontana dagli 1,2 milioni di pazienti ricevuti dalla Thailandia o dal milione del Messico, le prime due destinazioni in classifica. Ma qualcosa inizia a muoversi nella direzione giusta: "Abbiamo creato un tavolo di lavoro con il Ministero del Turismo e quelli degli Esteri e della Salute per individuare le realtà private di eccellenza e valorizzare questo segmento - ricorda Dorina Bianchi, sottosegretario Mibact - Aprirsi a mercati esteri che apportino risorse al nostro sistema sanitario è un campo che va valorizzato".

Un aiuto allo sviluppo del Turismo medicale potrebbe arrivare dalle Istituzioni europee se solo trovasse una completa applicazione la direttiva 2011/24 sulle cure transfrontaliere: "Manca chiarezza su cosa viene rimborsato - spiega Ilaria Giannico, Segretario generale Uehp, l'Unione europea degli ospedali privati - in alcuni Paesi solo le cure e in altri anche il viaggio. Le tempistiche sono lunghe e ci sono barriere linguistiche nella gestione di pazienti stranieri. Inoltre, solo il 10% dei cittadini europei è informato di questa potenzialità a fronte del 49% che dichiara di essere disposto a curarsi all'estero".



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Notizie Aiop Nazionale

Mancata diagnosi. Il medico risponde anche al di là della sua specializzazione

Cassazione penale - sez. IV, sentenza n. 15178/2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15178/2018, ha riconosciuto la responsabilità penale per negligenza o imprudenza in capo ad un famoso neurologo che, non avendo ricondotto i sintomi della paziente ad un'origine cardiaca, aveva omesso la prescrizione dei relativi ulteriori esami che avrebbero invece potuto rivelare la patologia poi degenerata nel decesso dell'assistita. Secondo i giudici il medico, di fronte alla persistenza dei sintomi, non avrebbe dovuto limitarsi a prescrivere alla paziente gli accertamenti relativi al suo ambito di specializzazione, ma avrebbe dovuto assumere un atteggiamento professionalmente più flessibile tale da poter considerare patologie non del proprio campo.

Nel caso in esame lo specialista, a fronte dei continui svenimenti della paziente, rimanendo nell'ambito della propria specializzazione, si era limitato a prescriverle un "tilt test" ed a fronte dell'esito negativo dello stesso, aveva escluso ogni possibile ulteriore patologia. In seguito al decesso della paziente per problemi cardiaci, il medico aveva negato ogni responsabilità sulla base del fatto che il "tilt test" era stato effettuato in una struttura diversa da quella indicata e che dopo la visita specialistica, l'assistita non aveva più consultato neanche telefonicamente il professionista. La difesa si era inoltre basata sul fatto che il sanitario, nello svolgimento della propria attività, si era attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


Assistente di studio odontoiatrico. Il decreto con le nuove regole

DPCM del 9 febbraio 2018

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 9 febbraio scorso ha dato attuazione all’accordo posto in essere dalla Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017. Oggetto del provvedimento è l’istituzione, e conseguente regolamentazione, della professione di “assistente di studio odontoiatrico”.
È demandato alle Regioni e Provincie Autonome la formazione di tali professionisti, mediante l'organizzazione di corsi specifici con un monte ore non inferiore alle 700, tra teoria e pratica, a cui dovrà aggiungersi un periodo obbligatorio di tirocinio presso studi odontoiatrici.
Requisito essenziale è l’aver assolto ai doveri scolastici (attualmente l’obbligo scolastico vige sino agli anni 16, ex L. 296/2006).
Tale nuova figura avrà il compito di coadiuvare il professionista odontoiatra nella cura e predisposizione degli ambienti clinici e della strumentazione, nell'assistenza durante la prestazione clinica (c.d. addetto alla poltrona), nella segreteria e nell'amministrazione. È fatto assoluto divieto per l’assistente di intervenire sul paziente, anche se in presenza del professionista.


Le regole del GDPR in materia di trasferimento transfrontaliero dei dati

Quando e come è possibile la circolazione dei dati in Ue e nel mondo

Grazie allo sviluppo dell’economia e soprattutto delle tecnologie, oggi, quantità strabilianti di dati circolano da un Paese all’altro.
Questo è stato uno dei motivi che hanno spinto l’Unione europea ad aggiornare i contenuti della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. La circolazione sicura del dato all’interno dei Paesi Ue, ma anche in Paesi extra Ue è uno degli obiettivi del GDPR, fondamentale per consentire l’operatività del mercato e delle tecnologie.
Si pensi, ad esempio, alle seguenti ipotesi: un fornitore di cloud con server extra Ue; un fornitore di un bene che ha sede sociale extra Ue, ma che per produrre un certo bene ha bisogno dei dati dell’utilizzatore finale (un manufatto protesico per esempio); una applicazione web di un fornitore che salva dati in un Paese diverso dall’Unione europea.

In tutti questi casi: come fare per trasferire il dato rispettando il GDPR?
La regola generale, prevista anche dalla Direttiva 95/46/CE, è che il trasferimento transfrontaliero di dati personali è vietato (art. 44).
Tale regola è, ovviamente, mitigata da alcune circostanze al ricorrere delle quali il trasferimento diventa lecito.
Il trasferimento, infatti, è ammesso solo nei seguenti casi:
- la Commissione europea abbia deciso che il Paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato (art.45);
- il titolare o il responsabile del trattamento possono effettuare il trasferimento in presenza di garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art.46);
- come ultimo criterio, che trova applicazione in mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione o della predisposizione di garanzie adeguate, l’art. 49 GDPR prevede una serie di deroghe e condizioni che, a prescindere dal livello di protezione dei dati personali apprestato, consentono il trasferimento extra Ue di dati persona.

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Rischio clinico

Negli scorsi giorni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 66 del 20.03.2018) il Decreto ministeriale 27 febbraio 2018 che istituisce il Sistema nazionale delle Linee guida (SNLG) nell’ambito dell’applicazione della legge n. 24/ 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

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