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Notizie dalla Liguria

Storica apertura di Confindustria alla filiera della salute

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Storica apertura di Confindustria alla filiera della salute

Presentato il Rapporto annuale sulla filiera della salute

«La filiera salute non è un semplice settore economico, ma un driver – ha sottolineato Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria – come le infrastrutture. Perché impatta sulla società. E in una società che invecchia dobbiamo fare un salto di qualità e competenza: il costo deve diventare un investimento, un'opportunità, un’idea di società del futuro, ma anche un grande contributo per attrarre ricchezza. Abbiamo scoperto come l’industria della filiera della salute può essere un driver anche per l’export del Paese.».

L'industria privata della salute è un settore i cui principali indicatori di performance, nonostante la crisi, hanno registrato miglioramenti significativi sia in termini percentuali, rispetto al totale nazionale, sia in termini assoluti. La filiera della salute “privata (manifattura, commercio e servizi sanitari privati) rappresenta da sola, rispetto all’economia del Paese, il 4,9% del fatturato (144 mld di euro), il 6,9% del valore aggiunto (49 mld di euro), il 5,8% dell’occupazione (circa 910.000 persone) e il 7,1% delle esportazioni (oltre 28 mld di euro), con valori tutti in crescita rispetto al 2008. Gli impatti sull’occupazione sono stati di grande rilievo. Tra il 2008 e il 2015, infatti, mentre l’occupazione generale si è contratta del -9,2% la filiera della salute ha messo a segno una crescita del 3,35%, con i servizi sanitari svettati del 9,7%.

Una possibile fonte di risorse potrebbe essere il turismo sanitario. «Tra le risposte che possiamo dare per venire incontro alle difficoltà del Ssn – ha affermato Gabriele Pelissero, Presidente Aiop – sicuramente oggi c’è la nostra capacità di offrire cure di eccellenza anche ai pazienti di altri Paesi. Vogliamo promuovere il nostro sistema sanitario all’estero e attrarre la domanda di cura da parte delle migliaia di persone che nell’ultimo ventennio, complice la riduzione dei costi di trasporto, scelgono di farsi curare al di fuori del proprio Paese». Si tratta di un mercato che la Medical Tourism Association stima in circa 100 miliardi di dollari e 11 milioni di pazienti coinvolti. «Ma per essere competitivi – ha concluso Pelissero – occorre che l’Italia possa concorrere alle stesse condizioni degli altri Paesi europei. E in questa direzione l’obbligo di pagamento dell’IVA da parte dei pazienti stranieri va rapidamente superato per allinearci ai competitori europei. Infatti, le prestazioni solventi dei cittadini extracomunitari garantirebbero nuove risorse per il settore e, allo stesso tempo, la competizione globale stimolerebbe la necessità di nuovi investimenti, migliorando dunque anche le cure per i cittadini italiani. Le prime esperienze delle aziende ospedaliere più dinamiche in questo campo sono molto promettenti. Oggi l’intero sistema confindustriale dell’imprenditorialità sanitaria si muove compatto per affrontare questa nuova grande sfida».

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Notizie Aiop Nazionale

Mancata diagnosi. Il medico risponde anche al di là della sua specializzazione

Cassazione penale - sez. IV, sentenza n. 15178/2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15178/2018, ha riconosciuto la responsabilità penale per negligenza o imprudenza in capo ad un famoso neurologo che, non avendo ricondotto i sintomi della paziente ad un'origine cardiaca, aveva omesso la prescrizione dei relativi ulteriori esami che avrebbero invece potuto rivelare la patologia poi degenerata nel decesso dell'assistita. Secondo i giudici il medico, di fronte alla persistenza dei sintomi, non avrebbe dovuto limitarsi a prescrivere alla paziente gli accertamenti relativi al suo ambito di specializzazione, ma avrebbe dovuto assumere un atteggiamento professionalmente più flessibile tale da poter considerare patologie non del proprio campo.

Nel caso in esame lo specialista, a fronte dei continui svenimenti della paziente, rimanendo nell'ambito della propria specializzazione, si era limitato a prescriverle un "tilt test" ed a fronte dell'esito negativo dello stesso, aveva escluso ogni possibile ulteriore patologia. In seguito al decesso della paziente per problemi cardiaci, il medico aveva negato ogni responsabilità sulla base del fatto che il "tilt test" era stato effettuato in una struttura diversa da quella indicata e che dopo la visita specialistica, l'assistita non aveva più consultato neanche telefonicamente il professionista. La difesa si era inoltre basata sul fatto che il sanitario, nello svolgimento della propria attività, si era attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


Assistente di studio odontoiatrico. Il decreto con le nuove regole

DPCM del 9 febbraio 2018

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 9 febbraio scorso ha dato attuazione all’accordo posto in essere dalla Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017. Oggetto del provvedimento è l’istituzione, e conseguente regolamentazione, della professione di “assistente di studio odontoiatrico”.
È demandato alle Regioni e Provincie Autonome la formazione di tali professionisti, mediante l'organizzazione di corsi specifici con un monte ore non inferiore alle 700, tra teoria e pratica, a cui dovrà aggiungersi un periodo obbligatorio di tirocinio presso studi odontoiatrici.
Requisito essenziale è l’aver assolto ai doveri scolastici (attualmente l’obbligo scolastico vige sino agli anni 16, ex L. 296/2006).
Tale nuova figura avrà il compito di coadiuvare il professionista odontoiatra nella cura e predisposizione degli ambienti clinici e della strumentazione, nell'assistenza durante la prestazione clinica (c.d. addetto alla poltrona), nella segreteria e nell'amministrazione. È fatto assoluto divieto per l’assistente di intervenire sul paziente, anche se in presenza del professionista.


Le regole del GDPR in materia di trasferimento transfrontaliero dei dati

Quando e come è possibile la circolazione dei dati in Ue e nel mondo

Grazie allo sviluppo dell’economia e soprattutto delle tecnologie, oggi, quantità strabilianti di dati circolano da un Paese all’altro.
Questo è stato uno dei motivi che hanno spinto l’Unione europea ad aggiornare i contenuti della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. La circolazione sicura del dato all’interno dei Paesi Ue, ma anche in Paesi extra Ue è uno degli obiettivi del GDPR, fondamentale per consentire l’operatività del mercato e delle tecnologie.
Si pensi, ad esempio, alle seguenti ipotesi: un fornitore di cloud con server extra Ue; un fornitore di un bene che ha sede sociale extra Ue, ma che per produrre un certo bene ha bisogno dei dati dell’utilizzatore finale (un manufatto protesico per esempio); una applicazione web di un fornitore che salva dati in un Paese diverso dall’Unione europea.

In tutti questi casi: come fare per trasferire il dato rispettando il GDPR?
La regola generale, prevista anche dalla Direttiva 95/46/CE, è che il trasferimento transfrontaliero di dati personali è vietato (art. 44).
Tale regola è, ovviamente, mitigata da alcune circostanze al ricorrere delle quali il trasferimento diventa lecito.
Il trasferimento, infatti, è ammesso solo nei seguenti casi:
- la Commissione europea abbia deciso che il Paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato (art.45);
- il titolare o il responsabile del trattamento possono effettuare il trasferimento in presenza di garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art.46);
- come ultimo criterio, che trova applicazione in mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione o della predisposizione di garanzie adeguate, l’art. 49 GDPR prevede una serie di deroghe e condizioni che, a prescindere dal livello di protezione dei dati personali apprestato, consentono il trasferimento extra Ue di dati persona.

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Rischio clinico

Negli scorsi giorni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 66 del 20.03.2018) il Decreto ministeriale 27 febbraio 2018 che istituisce il Sistema nazionale delle Linee guida (SNLG) nell’ambito dell’applicazione della legge n. 24/ 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

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