Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2369 del 31 gennaio 2018
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 2369/2018 ha avuto modo di pronunciarsi su un caso di responsabilità medica per difetto del consenso informato.
La vicenda trae origine da un parto a cui si rendeva necessario operare tramite taglio cesareo che si concludeva in maniera positiva.
La Suprema Corte ha ricordato il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui il consenso informato è inderogabile e non può prestarsi per via tacita o presuntiva. Allo stesso tempo ha dichiarato che il paziente ha l’onere di provare, anche per via presuntiva, che a seguito di informazione circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze non avrebbe prestato il proprio consenso.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro sentenza n. 26676 del 10 novembre 2017
La Cassazione, nella pronuncia in esame, affronta il caso di un licenziamento per scarso rendimento, fattispecie questa ad oggi non oggetto di alcuna disciplina legislativa, ma interamente frutto dell'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi sul tema.
Il contributo dell'Aiop al master in Management sanitario
Il 15 febbraio scorso, Filippo Leonardi, direttore generale della Sede nazionale Aiop, e Angelo Cassoni, dell'Ufficio studi e statistiche, hanno presentato il XV Rapporto Ospedali&Salute all'Università Ca' Foscari di Venezia.
Il contenuto dello studio annuale sull'attività ospedaliera italiana condotto da Aiop ed Ermeneia, è stato illustrato davanti ad un'ampia platea composta in maggioranza da medici, infermieri ed altri operatori del settore sanitario, nel corso di una lezione su "I fondamentali del Ssn e le linee di tendenza" tenuta nell'ambito del Master in Management sanitario.
La valutazione delle tecnologie sanitarie innovative nell'Ue costituisce un tema di fondamentale importanza sia per gli erogatori dei servizi, sia per i pazienti. Ora la Commissione, come annunciato in un suo comunicato stampa, propone di rafforzare la cooperazione tra Stati membri in questo ambito presentando una propria proposta normativa in materia. La prima motivazione alla base di tale decisione è promuovere una maggiore trasparenza, per garantire ai pazienti informazioni sul valore clinico aggiunto delle nuove tecnologie e poteri più ampi di accesso a quelle che potrebbero recare loro beneficio, rendendole più rapidamente disponibili. Un processo di valutazione e coordinamento centralizzato, inoltre, consentirà alle autorità nazionali di formulare politiche per i propri sistemi sanitari sulla base di evidenze più solide ed aprirà ai produttori l’opportunità di non doversi adeguare a molteplici e differenti procedure nazionali.