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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Previdenza autonomi e fondo lavoratori dipendenti, novità in materia di ammortizzatori sociali e dimissioni volontarie e risoluzione consensuale
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Previdenza autonomi e fondo lavoratori dipendenti, novità in materia di ammortizzatori sociali e dimissioni volontarie e risoluzione consensuale

Commentiamo la prassi INPS in tema di Assegno ordinario di invalidità, la riduzione del contributo ordinario in materia di ammortizzatori sociali e l’obbligo di comunicazione all’INL in caso di assenza del lavoratore e chiusura del rapporto per dimissioni o risoluzione consensuale.

David Trotti, consulente Sede Nazionale

Con il messaggio n.246/2025 l’INPS si pronuncia su Assegno ordinario di invalidità e pensione indiretta a carico di una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi in presenza di contribuzione nel Fpld: Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Nel messaggio sono fornite le indicazioni per l’accertamento del requisito contributivo. L’Istituto fornisce le modalità di verifica del requisito dei cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità o la data del decesso.

 

Con la circolare n.5/2025 l’INPS fornisce le novità in materia di riduzione della contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS). Nello specifico viene chiarito che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è stata introdotta una riduzione dell’aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori. Nella circolare sono quindi fornite le istruzioni operative e contabili per la gestione della riduzione del contributo ordinario, a favore dei datori di lavoro che rientrano nell’applicazione del FIS e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, e della contribuzione addizionale CIGO/CIGS/CIGD.

 

Con la nota n. 579 del 22/01/2025, l’Ispettorato Nazionale de Lavoro chiarisce le prime indicazioni operative in materia di dimissione volontarie e risoluzione consensuale. Nello specifico si pronuncia sulla nuova introduzione dell’obbligo di comunicazione, da parte del datore di lavoro ne alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nei casi di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni. Nella nota viene chiarito che la sede territoriale a cui far pervenire la comunicazione è da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro. Si ribadisce che tale comunicazione è obbligatoria unicamente se il datore di lavoro intenda evidentemente far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro. In conclusione, sono chiarite le modalità di invio della comunicazione, e le procedure successive in caso di verifica, nonché le modalità in capo al lavoratore di prova contraria.

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