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Previdenza autonomi e fondo lavoratori dipendenti, novità in materia di ammortizzatori sociali e dimissioni volontarie e risoluzione consensuale
Commentiamo la prassi INPS in tema di Assegno ordinario di invalidità, la riduzione del contributo ordinario in materia di ammortizzatori sociali e l’obbligo di comunicazione all’INL in caso di assenza del lavoratore e chiusura del rapporto per dimissioni o risoluzione consensuale.
David Trotti, consulente Sede Nazionale
Con il messaggio n.246/2025 l’INPS si pronuncia su Assegno ordinario di invalidità e pensione indiretta a carico di una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi in presenza di contribuzione nel Fpld: Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Nel messaggio sono fornite le indicazioni per l’accertamento del requisito contributivo. L’Istituto fornisce le modalità di verifica del requisito dei cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità o la data del decesso.
Con la circolare n.5/2025 l’INPS fornisce le novità in materia di riduzione della contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS). Nello specifico viene chiarito che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è stata introdotta una riduzione dell’aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori. Nella circolare sono quindi fornite le istruzioni operative e contabili per la gestione della riduzione del contributo ordinario, a favore dei datori di lavoro che rientrano nell’applicazione del FIS e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, e della contribuzione addizionale CIGO/CIGS/CIGD.
Con la nota n. 579 del 22/01/2025, l’Ispettorato Nazionale de Lavoro chiarisce le prime indicazioni operative in materia di dimissione volontarie e risoluzione consensuale. Nello specifico si pronuncia sulla nuova introduzione dell’obbligo di comunicazione, da parte del datore di lavoro ne alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nei casi di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni. Nella nota viene chiarito che la sede territoriale a cui far pervenire la comunicazione è da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro. Si ribadisce che tale comunicazione è obbligatoria unicamente se il datore di lavoro intenda evidentemente far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro. In conclusione, sono chiarite le modalità di invio della comunicazione, e le procedure successive in caso di verifica, nonché le modalità in capo al lavoratore di prova contraria.