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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Legittimo il licenziamento nell’ipotesi di sottrazione di dati, anche se non divulgati o utilizzati per propri fini
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Legittimo il licenziamento nell’ipotesi di sottrazione di dati, anche se non divulgati o utilizzati per propri fini

ordinanza Cass. Lav. n. 2402 del 27 gennaio 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale  

 

Nella pronuncia in commento viene affrontato il caso di un lavoratore licenziato per giusta causa per essersi, tra l’altro, appropriato di documentazione aziendale contenente informazioni sensibili relative all’esercizio dell’attività di impresa (know-how), per eventualmente avvalersene in un’epoca successiva.

Il Tribunale di Modena, all’esito dell’istruttoria espletata, accertava la legittimità del licenziamento. La Corte d’Appello d Bologna confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che il giudice di primo grado avesse correttamente valorizzato il contenuto della condotta posta in essere, essendo stato definitivamente incrinato il rapporto di fiducia e ritenendo le circostanze poste come gravame dal lavoratore irrilevanti, atteso che i riscontri testimoniali confermavano il tentativo di quest’ultimo di sottrarre il “know-how” aziendale per eventualmente avvalersene successivamente.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in oggetto, si è conformata a quanto statuito dai Giudici dei gradi precedenti, rigettando il ricorso e sostenendo che, ai fini della valutazione della gravità della condotta, non ha rilievo alcuno la natura del materiale sottratto, ossia la circostanza che il lavoratore non abbia potuto trarre un’effettiva utilità dalla documentazione, dato il valore meramente “storico della stessa” né la circostanza che i documenti aziendali di cui si era impossessato potessero essere asportati, poiché non protetti da “password”. Per la sentenza, ciò che connota la gravità della condotta è la provenienza aziendale della documentazione, senza che incida – in punto di colpevolezza – la materiale utilizzabilità futura della stessa, tant’è che la Corte precisa “accertata la provenienza aziendale, esclusa l’appartenenza del lavoratore del materiale sottratto, non rileva ai fini della gravità della condotta la materiale utilizzabilità dei documenti stessi”.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, l’impossessamento di documentazione inerente al processo produttivo dell’azienda integra la fattispecie della sottrazione del Know how aziendale (cfr. Cass. 24 ottobre 2017 n. 25147; Cass. 10 aprile 2020 n. 11959), non essendo essenziale l’utilizzo per propri fini o la divulgazione a soggetti terzi dei dati indebitamente appresi.

 

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