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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Legittimo il licenziamento nell’ipotesi di sottrazione di dati, anche se non divulgati o utilizzati per propri fini
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Legittimo il licenziamento nell’ipotesi di sottrazione di dati, anche se non divulgati o utilizzati per propri fini

ordinanza Cass. Lav. n. 2402 del 27 gennaio 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale  

 

Nella pronuncia in commento viene affrontato il caso di un lavoratore licenziato per giusta causa per essersi, tra l’altro, appropriato di documentazione aziendale contenente informazioni sensibili relative all’esercizio dell’attività di impresa (know-how), per eventualmente avvalersene in un’epoca successiva.

Il Tribunale di Modena, all’esito dell’istruttoria espletata, accertava la legittimità del licenziamento. La Corte d’Appello d Bologna confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che il giudice di primo grado avesse correttamente valorizzato il contenuto della condotta posta in essere, essendo stato definitivamente incrinato il rapporto di fiducia e ritenendo le circostanze poste come gravame dal lavoratore irrilevanti, atteso che i riscontri testimoniali confermavano il tentativo di quest’ultimo di sottrarre il “know-how” aziendale per eventualmente avvalersene successivamente.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in oggetto, si è conformata a quanto statuito dai Giudici dei gradi precedenti, rigettando il ricorso e sostenendo che, ai fini della valutazione della gravità della condotta, non ha rilievo alcuno la natura del materiale sottratto, ossia la circostanza che il lavoratore non abbia potuto trarre un’effettiva utilità dalla documentazione, dato il valore meramente “storico della stessa” né la circostanza che i documenti aziendali di cui si era impossessato potessero essere asportati, poiché non protetti da “password”. Per la sentenza, ciò che connota la gravità della condotta è la provenienza aziendale della documentazione, senza che incida – in punto di colpevolezza – la materiale utilizzabilità futura della stessa, tant’è che la Corte precisa “accertata la provenienza aziendale, esclusa l’appartenenza del lavoratore del materiale sottratto, non rileva ai fini della gravità della condotta la materiale utilizzabilità dei documenti stessi”.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, l’impossessamento di documentazione inerente al processo produttivo dell’azienda integra la fattispecie della sottrazione del Know how aziendale (cfr. Cass. 24 ottobre 2017 n. 25147; Cass. 10 aprile 2020 n. 11959), non essendo essenziale l’utilizzo per propri fini o la divulgazione a soggetti terzi dei dati indebitamente appresi.

 

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