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Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

Può essere sospeso senza retribuzione l’operatore sanitario non vaccinato
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Può essere sospeso senza retribuzione l’operatore sanitario non vaccinato

Sentenza Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 18441 del 28 luglio 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma si è pronunciata, per la prima volta, sulla questione relativa agli operatori sanitari non vaccinati ed alla conseguente sospensione dal lavoro senza retribuzione, confermando i precedenti in materia del Tribunale di Verona, Modena, Belluno e Terni, che avevano ritenuto pienamente legittimo l’operato del datore di lavoro.

Nel caso di specie, la lavoratrice, sottoposta a visita da parte del medico competente, era stata dichiarata “idonea con limitazioni”, disponendo il medico competente “non può essere in contatto con i residenti del villaggio” stante il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione contro il virus Sars Cov. 2.

La struttura, in virtù del richiamato giudizio, sospendeva la dipendente dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un eventuale revisione del giudizio di idoneità o cessazione delle limitazioni, “non risultando posizioni lavorative confacenti alla professionalità della ricorrente e quindi la possibilità di reimpiegar[la] diversamente”.

Ricorreva quindi in Tribunale la lavoratrice, sostenendo l’illegittimità della determinazione datoriale assunta in quanto – a suo dire – trattavasi di “provvedimento disciplinare per il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione”.

Il Giudice del Lavoro, nel respingere le su esposte doglianze, specificava che, nel caso di specie, il datore aveva adottato “un doveroso provvedimento di sospensione …stante la parziale inidoneità alle mansioni della lavoratrice. In questi casi, infatti, il datore di lavoro ha l’obbligo di sospendere in via momentanea il dipendente dalle mansioni alle quali è addetto ai sensi dell’art. 2087 c.c.”, riportando testualmente le copiose motivazioni della pronuncia del Tribunale di Modena che aveva ritenuto “inutile e irricevibile” da parte del datore di lavoro la prestazione lavorativa dell’operatore che aveva assunto “un ingiustificato contegno astensivo” rispetto al vaccino, poiché inidonea al soddisfacimento dell’interesse creditorio e alla realizzazione del sinallagma contrattuale.

Quanto poi alla sussistenza dell’obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, nel confermare la legittimità della relativa sospensione, il Tribunale di Roma concludeva sancendo che “la giurisprudenza concordemente ritiene che se le prestazioni lavorative sono vietate dalle prescrizioni del medico competente il datore di lavoro non è tenuto al pagamento della retribuzione (cfr. Tribunale di Verona, Sent. n. 6750/2015; Cass. n. 7619/1995)”.

Per tali motivi, dunque, il Giudice respingeva il ricorso con condanna della dipendente alla refusione delle spese legali.

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