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Notizie dalla Liguria

Si apre il confronto con il nuovo Governo

Il Presidente Cittadini chiede un incontro con il nuovo Ministro della Salute, Giulia Grillo

L'Aiop riunisce al suo interno imprenditori con una visione di sistema inclusiva che declina, rispetto ai mutati bisogni di salute degli italiani, un’offerta adeguata ad una domanda di salute che è profondamente mutata. Ritenendo di avere un ruolo significativo e di essere un soggetto in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini e di contribuire, quindi, anche ad una migliore performance del Servizio sanitario nazionale, il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha chiesto un incontro con il neo Ministro della Salute, Giulia Grillo, per confrontarsi in merito alla salvaguardia dell’universalismo, elemento prezioso che contribuisce a fare del nostro Ssn uno dei migliori al mondo.

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.


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Notizie Aiop Nazionale

Può essere sospeso senza retribuzione l’operatore sanitario non vaccinato
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Può essere sospeso senza retribuzione l’operatore sanitario non vaccinato

Sentenza Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 18441 del 28 luglio 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma si è pronunciata, per la prima volta, sulla questione relativa agli operatori sanitari non vaccinati ed alla conseguente sospensione dal lavoro senza retribuzione, confermando i precedenti in materia del Tribunale di Verona, Modena, Belluno e Terni, che avevano ritenuto pienamente legittimo l’operato del datore di lavoro.

Nel caso di specie, la lavoratrice, sottoposta a visita da parte del medico competente, era stata dichiarata “idonea con limitazioni”, disponendo il medico competente “non può essere in contatto con i residenti del villaggio” stante il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione contro il virus Sars Cov. 2.

La struttura, in virtù del richiamato giudizio, sospendeva la dipendente dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un eventuale revisione del giudizio di idoneità o cessazione delle limitazioni, “non risultando posizioni lavorative confacenti alla professionalità della ricorrente e quindi la possibilità di reimpiegar[la] diversamente”.

Ricorreva quindi in Tribunale la lavoratrice, sostenendo l’illegittimità della determinazione datoriale assunta in quanto – a suo dire – trattavasi di “provvedimento disciplinare per il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione”.

Il Giudice del Lavoro, nel respingere le su esposte doglianze, specificava che, nel caso di specie, il datore aveva adottato “un doveroso provvedimento di sospensione …stante la parziale inidoneità alle mansioni della lavoratrice. In questi casi, infatti, il datore di lavoro ha l’obbligo di sospendere in via momentanea il dipendente dalle mansioni alle quali è addetto ai sensi dell’art. 2087 c.c.”, riportando testualmente le copiose motivazioni della pronuncia del Tribunale di Modena che aveva ritenuto “inutile e irricevibile” da parte del datore di lavoro la prestazione lavorativa dell’operatore che aveva assunto “un ingiustificato contegno astensivo” rispetto al vaccino, poiché inidonea al soddisfacimento dell’interesse creditorio e alla realizzazione del sinallagma contrattuale.

Quanto poi alla sussistenza dell’obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, nel confermare la legittimità della relativa sospensione, il Tribunale di Roma concludeva sancendo che “la giurisprudenza concordemente ritiene che se le prestazioni lavorative sono vietate dalle prescrizioni del medico competente il datore di lavoro non è tenuto al pagamento della retribuzione (cfr. Tribunale di Verona, Sent. n. 6750/2015; Cass. n. 7619/1995)”.

Per tali motivi, dunque, il Giudice respingeva il ricorso con condanna della dipendente alla refusione delle spese legali.

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