Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
RSS
First1011121315171819Last

Notizie Aiop Nazionale

È legittimo licenziare un dipendente investigato a sua insaputa?
1857

È legittimo licenziare un dipendente investigato a sua insaputa?

Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 25287 del 24 agosto 2022

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

Nella recentissima ordinanza in commento è stato trattato il caso di un dipendente bancario, la cui attività era connotata da flessibilità su orario e luogo di svolgimento, al quale era stato contestato di essersi allontanato dalla sede, in orario lavorativo, per compiti estranei al suo profilo professionale. In particolare, erano stati registrati – tramite un’agenzia investigativa – incontri del dipendente non connessi con l’attività lavorativa e in luoghi distanti anche molti chilometri dalla sede.

La peculiarità del caso derivava dalla circostanza che tali risultanze investigative  non pervenivano da un controllo diretto ad accertare le condotte del cennato dipendente, bensì da una indagine afferente l’abuso dei permessi ex L. 104/92 da parte di altra lavoratrice con cui il bancario veniva ripreso più volte.

Questi impugnava il licenziamento, contestandone in particolare la legittimità in merito ai controlli effettuati da parte dell’agenzia investigativa.

I giudici di primo e secondo grado ritenevano legittimi tali controlli e, conseguentemente, il licenziamento.

Avverso la pronuncia della Corte di Appello proponeva ricorso per cassazione l’ex dipendente.

Gli Ermellini, cassando con rinvio la suddetta sentenza, hanno chiaramente delimitato i confini entro cui il datore di lavoro è legittimato ad effettuare controlli “esterni”, ossia non effettuati direttamente da quest’ultimo o dai suoi collaboratori, potendo – viceversa - ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni (quali agenzie investigative), a condizione che il controllo non riguardi, in nessun caso, né l'adempimento né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera.

Per la sentenza, dunque, il controllo esterno deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione. In altri termini, secondo i Giudici di legittimità, le agenzie investigative, per operare lecitamente, non devono sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto dei Lavoratori, direttamente al datore e ai suoi collaboratori.

Ha specificato quindi la Suprema Corte che resta giustificato l’intervento delle agenzie investigative “solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. n. 3590 del 2011; Cass. n. 15867 del 2017). Ai controlli al di fuori dei confini indicati ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, nella formulazione applicabile ratione temporis, vigendo il divieto di controllo occulto sull’attività lavorativa anche nel caso di prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali, ferma restando l’eccezione rappresentata dai casi in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti”, tra cui, a titolo esemplificativo, l’abuso dei permessi ex L. 104/92 o quando il controllo sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti, quali, ad esempio, l’esercizio durante l’orario lavorativo di attività retribuita in favore di terzi (v. Cass. nn. 5269 e 14383 del 2000).

Nel caso di specie dunque la Corte ha ritenuto errata la “sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta operata dalla Corte, poiché l’attività investigativa mediante controllo esterno, ancorché occasionata da analogo, pur legittimo, controllo nei confronti di altro dipendente, esplicandosi nell’orario di lavoro del ricorrente, cioè durante l’espletamento dell’attività lavorativa da parte sua, finisce con l’incidere direttamente e, quindi, al di fuori dei limiti consentiti, su detta attività (Cass. n. 25732 del 2021)”, rinviando alla Corte di appello la decisione sulla base del predetto principio.

Previous Article Tessera sanitaria senza microchip. Cittadini: "Visite mediche a rischio"
Next Article Incarichi ai pensionati per l’emergenza COVID-19, esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori da aziende in crisi aziendale e nuove comunicazioni per il lavoro agile
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top