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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

È legittimo licenziare un dipendente investigato a sua insaputa?
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È legittimo licenziare un dipendente investigato a sua insaputa?

Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 25287 del 24 agosto 2022

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

Nella recentissima ordinanza in commento è stato trattato il caso di un dipendente bancario, la cui attività era connotata da flessibilità su orario e luogo di svolgimento, al quale era stato contestato di essersi allontanato dalla sede, in orario lavorativo, per compiti estranei al suo profilo professionale. In particolare, erano stati registrati – tramite un’agenzia investigativa – incontri del dipendente non connessi con l’attività lavorativa e in luoghi distanti anche molti chilometri dalla sede.

La peculiarità del caso derivava dalla circostanza che tali risultanze investigative  non pervenivano da un controllo diretto ad accertare le condotte del cennato dipendente, bensì da una indagine afferente l’abuso dei permessi ex L. 104/92 da parte di altra lavoratrice con cui il bancario veniva ripreso più volte.

Questi impugnava il licenziamento, contestandone in particolare la legittimità in merito ai controlli effettuati da parte dell’agenzia investigativa.

I giudici di primo e secondo grado ritenevano legittimi tali controlli e, conseguentemente, il licenziamento.

Avverso la pronuncia della Corte di Appello proponeva ricorso per cassazione l’ex dipendente.

Gli Ermellini, cassando con rinvio la suddetta sentenza, hanno chiaramente delimitato i confini entro cui il datore di lavoro è legittimato ad effettuare controlli “esterni”, ossia non effettuati direttamente da quest’ultimo o dai suoi collaboratori, potendo – viceversa - ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni (quali agenzie investigative), a condizione che il controllo non riguardi, in nessun caso, né l'adempimento né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera.

Per la sentenza, dunque, il controllo esterno deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione. In altri termini, secondo i Giudici di legittimità, le agenzie investigative, per operare lecitamente, non devono sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto dei Lavoratori, direttamente al datore e ai suoi collaboratori.

Ha specificato quindi la Suprema Corte che resta giustificato l’intervento delle agenzie investigative “solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. n. 3590 del 2011; Cass. n. 15867 del 2017). Ai controlli al di fuori dei confini indicati ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, nella formulazione applicabile ratione temporis, vigendo il divieto di controllo occulto sull’attività lavorativa anche nel caso di prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali, ferma restando l’eccezione rappresentata dai casi in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti”, tra cui, a titolo esemplificativo, l’abuso dei permessi ex L. 104/92 o quando il controllo sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti, quali, ad esempio, l’esercizio durante l’orario lavorativo di attività retribuita in favore di terzi (v. Cass. nn. 5269 e 14383 del 2000).

Nel caso di specie dunque la Corte ha ritenuto errata la “sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta operata dalla Corte, poiché l’attività investigativa mediante controllo esterno, ancorché occasionata da analogo, pur legittimo, controllo nei confronti di altro dipendente, esplicandosi nell’orario di lavoro del ricorrente, cioè durante l’espletamento dell’attività lavorativa da parte sua, finisce con l’incidere direttamente e, quindi, al di fuori dei limiti consentiti, su detta attività (Cass. n. 25732 del 2021)”, rinviando alla Corte di appello la decisione sulla base del predetto principio.

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