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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Quarantena fiduciaria. Licenziamento del dipendente che rientra dall’estero
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Quarantena fiduciaria. Licenziamento del dipendente che rientra dall’estero

Tribunale di Trento ordinanza n. 496 del 21 gennaio 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con il provvedimento in commento, il Tribunale di Trento ha affrontato il caso di una lavoratrice licenziata per giusta causa per essersi assentata dal posto di lavoro per rispettare l’obbligo di quarantena fiduciaria dopo essere rientrato da un periodo di ferie dall’estero.

In particolare, la dipendente si era recata all’estero nonostante fosse a conoscenza dei divieti e restrizioni imposti alla circolazione delle persone e ben sapendo che dopo il rientro in Italia sarebbe dovuta restare a casa per quarantena fiduciaria per almeno 14 giorni. La lavoratrice quindi, non rientrava in servizio, motivando l’assenza con la necessità di rispettare l'obbligo di quarantena fiduciaria, ma l’azienda contestava alla dipendente la scelta di essersi recata all’estero, nonostante fosse a conoscenza dei divieti e delle restrizioni esistenti in merito alla circolazione delle persone e, soprattutto, nonostante fosse a conoscenza del fatto che, a seguito del rientro da tale Paese, avrebbe dovuto rispettare un periodo di quarantena fiduciaria, il quale avrebbe inevitabilmente impedito la ripresa, per almeno 14 giorni, della prestazione lavorativa.

Sulla scorta di tali argomentazioni, veniva irrogato il licenziamento per giusta causa e la lavoratrice adiva il Tribunale Ordinario di Trento, in veste di giudice del lavoro, per sentirne pronunciare l’illegittimità. L’analisi del Tribunale, che ripercorre le argomentazioni dell’azienda, muove dalla circostanza che la dipendente, al momento della partenza per il Paese estero, fosse perfettamente consapevole che al suo rientro non avrebbe potuto riprendere immediatamente servizio, in quanto avrebbe dovuto seguire l’obbligo di restare in quarantena fiduciaria per chi rientrava dall'estero.

Con detta condotta negligente, la lavoratrice aveva pertanto autodeterminato la condizione di impossibilità di riprendere il lavoro alla fine delle ferie e la sua assenza doveva ritenersi priva di giustificazione, ben potendo la ricorrente evitare di trovarsi assoggettata all’obbligo di quarantena fiduciaria astenendosi dall’effettuare il viaggio in Albania durante il periodo feriale.

Parimenti, prosegue il Tribunale, tale interpretazione non può considerarsi limitativa del diritto di fruire liberamente del periodo di ferie previsto dalla legge, considerato che le esigenze di sanità pubblica hanno imposto a tutta la popolazione sacrifici ben più gravi, come la limitazione temporanea della libertà di movimento personale e del godimento di alcuni diritti civili.

In altre parole, il Tribunale, dettando in maniera chiara e ineccepibile le regole di condotta che devono essere seguite durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, ha rilevato la sussistenza della giusta causa non solo nella prolungata assenza della lavoratrice, ma anche nella noncuranza con la quale la dipendente ha gestito l'intera vicenda, anteponendo i propri interessi personali a quelli dell'azienda.

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