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Notizie dalla Liguria

Gabriele Pelissero nominato presidente del Cluster Lombardo Scienze della vita

Il Consiglio direttivo del Cluster lombardo Scienze della vita ha nominato il nuovo presidente. Si tratta di Gabriele Pelissero che prenderà il posto di Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri. “Sono onorato per questa nomina. - afferma Gabriele Pelissero - La filiera della salute è una grande opportunità di crescita per il territorio lombardo e per tutto il Paese, a livello nazionale rappresenta l’11% circa del Pil, per un valore di 200 miliardi di euro circa ed è quindi molto più ampia di quanto sembri. Parte dal lavoro dei giovani ricercatori, per concludere il suo ciclo al letto del paziente, grazie all’integrazione dei suoi tre capisaldi: industria, ricerca e sanità”.

Le politiche sanitarie sono anche politiche industriali e incidono sulla competitività

Intervento del Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, durante le Assise Generali di Confindustria

7.000 sono stati gli imprenditori che hanno partecipato, discusso e condiviso le proprie esperienze e la propria visione di futuro in occasione delle Assise generali di Confindustria dello scorso 16 febbraio. Ed è stata proprio in tale occasione che il Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, è intervenuta dichiarando come "La sanità, nelle sue componenti pubblica e privata, che nel nostro Paese rappresenta l'11% del Pil e dà lavoro a 2 milioni e mezzo di persone, rappresenta un fattore di sviluppo per il Paese, sia per il contributo dei settori economici coinvolti sia per il suo impatto sociale.
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Notizie Aiop Nazionale

Quarantena fiduciaria. Licenziamento del dipendente che rientra dall’estero
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Quarantena fiduciaria. Licenziamento del dipendente che rientra dall’estero

Tribunale di Trento ordinanza n. 496 del 21 gennaio 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con il provvedimento in commento, il Tribunale di Trento ha affrontato il caso di una lavoratrice licenziata per giusta causa per essersi assentata dal posto di lavoro per rispettare l’obbligo di quarantena fiduciaria dopo essere rientrato da un periodo di ferie dall’estero.

In particolare, la dipendente si era recata all’estero nonostante fosse a conoscenza dei divieti e restrizioni imposti alla circolazione delle persone e ben sapendo che dopo il rientro in Italia sarebbe dovuta restare a casa per quarantena fiduciaria per almeno 14 giorni. La lavoratrice quindi, non rientrava in servizio, motivando l’assenza con la necessità di rispettare l'obbligo di quarantena fiduciaria, ma l’azienda contestava alla dipendente la scelta di essersi recata all’estero, nonostante fosse a conoscenza dei divieti e delle restrizioni esistenti in merito alla circolazione delle persone e, soprattutto, nonostante fosse a conoscenza del fatto che, a seguito del rientro da tale Paese, avrebbe dovuto rispettare un periodo di quarantena fiduciaria, il quale avrebbe inevitabilmente impedito la ripresa, per almeno 14 giorni, della prestazione lavorativa.

Sulla scorta di tali argomentazioni, veniva irrogato il licenziamento per giusta causa e la lavoratrice adiva il Tribunale Ordinario di Trento, in veste di giudice del lavoro, per sentirne pronunciare l’illegittimità. L’analisi del Tribunale, che ripercorre le argomentazioni dell’azienda, muove dalla circostanza che la dipendente, al momento della partenza per il Paese estero, fosse perfettamente consapevole che al suo rientro non avrebbe potuto riprendere immediatamente servizio, in quanto avrebbe dovuto seguire l’obbligo di restare in quarantena fiduciaria per chi rientrava dall'estero.

Con detta condotta negligente, la lavoratrice aveva pertanto autodeterminato la condizione di impossibilità di riprendere il lavoro alla fine delle ferie e la sua assenza doveva ritenersi priva di giustificazione, ben potendo la ricorrente evitare di trovarsi assoggettata all’obbligo di quarantena fiduciaria astenendosi dall’effettuare il viaggio in Albania durante il periodo feriale.

Parimenti, prosegue il Tribunale, tale interpretazione non può considerarsi limitativa del diritto di fruire liberamente del periodo di ferie previsto dalla legge, considerato che le esigenze di sanità pubblica hanno imposto a tutta la popolazione sacrifici ben più gravi, come la limitazione temporanea della libertà di movimento personale e del godimento di alcuni diritti civili.

In altre parole, il Tribunale, dettando in maniera chiara e ineccepibile le regole di condotta che devono essere seguite durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, ha rilevato la sussistenza della giusta causa non solo nella prolungata assenza della lavoratrice, ma anche nella noncuranza con la quale la dipendente ha gestito l'intera vicenda, anteponendo i propri interessi personali a quelli dell'azienda.

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