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Quarantena fiduciaria. Licenziamento del dipendente che rientra dall’estero
Tribunale di Trento ordinanza n. 496 del 21 gennaio 2021
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale
Con il provvedimento in commento, il Tribunale di Trento ha affrontato il caso di una lavoratrice licenziata per giusta causa per essersi assentata dal posto di lavoro per rispettare l’obbligo di quarantena fiduciaria dopo essere rientrato da un periodo di ferie dall’estero.
In particolare, la dipendente si era recata all’estero nonostante fosse a conoscenza dei divieti e restrizioni imposti alla circolazione delle persone e ben sapendo che dopo il rientro in Italia sarebbe dovuta restare a casa per quarantena fiduciaria per almeno 14 giorni. La lavoratrice quindi, non rientrava in servizio, motivando l’assenza con la necessità di rispettare l'obbligo di quarantena fiduciaria, ma l’azienda contestava alla dipendente la scelta di essersi recata all’estero, nonostante fosse a conoscenza dei divieti e delle restrizioni esistenti in merito alla circolazione delle persone e, soprattutto, nonostante fosse a conoscenza del fatto che, a seguito del rientro da tale Paese, avrebbe dovuto rispettare un periodo di quarantena fiduciaria, il quale avrebbe inevitabilmente impedito la ripresa, per almeno 14 giorni, della prestazione lavorativa.
Sulla scorta di tali argomentazioni, veniva irrogato il licenziamento per giusta causa e la lavoratrice adiva il Tribunale Ordinario di Trento, in veste di giudice del lavoro, per sentirne pronunciare l’illegittimità. L’analisi del Tribunale, che ripercorre le argomentazioni dell’azienda, muove dalla circostanza che la dipendente, al momento della partenza per il Paese estero, fosse perfettamente consapevole che al suo rientro non avrebbe potuto riprendere immediatamente servizio, in quanto avrebbe dovuto seguire l’obbligo di restare in quarantena fiduciaria per chi rientrava dall'estero.
Con detta condotta negligente, la lavoratrice aveva pertanto autodeterminato la condizione di impossibilità di riprendere il lavoro alla fine delle ferie e la sua assenza doveva ritenersi priva di giustificazione, ben potendo la ricorrente evitare di trovarsi assoggettata all’obbligo di quarantena fiduciaria astenendosi dall’effettuare il viaggio in Albania durante il periodo feriale.
Parimenti, prosegue il Tribunale, tale interpretazione non può considerarsi limitativa del diritto di fruire liberamente del periodo di ferie previsto dalla legge, considerato che le esigenze di sanità pubblica hanno imposto a tutta la popolazione sacrifici ben più gravi, come la limitazione temporanea della libertà di movimento personale e del godimento di alcuni diritti civili.
In altre parole, il Tribunale, dettando in maniera chiara e ineccepibile le regole di condotta che devono essere seguite durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, ha rilevato la sussistenza della giusta causa non solo nella prolungata assenza della lavoratrice, ma anche nella noncuranza con la quale la dipendente ha gestito l'intera vicenda, anteponendo i propri interessi personali a quelli dell'azienda.