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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Ammesso l’accesso alla mail aziendale, purché il dipendente sia preventivamente informato
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Ammesso l’accesso alla mail aziendale, purché il dipendente sia preventivamente informato

Corte di Appello Milano, Sentenza n. 908 del 08.09.2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il delicato tema della ponderazione tra i poteri di controllo conferiti dalla Legge al datore di lavoro e il diritto alla privacy del dipendente.
La questione di cui è stata investita la Corte territoriale prende le mosse da un’ingente richiesta di risarcimento spiegata dalla Società, la quale richiedeva al Tribunale di accertare la realizzazione da parte di alcuni ex dipendenti di atti di concorrenza sleale e di condotte violative dei doveri di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..
Il Tribunale di Milano, accogliendo parzialmente le istanze di parte datoriale, rilevava che “non pare obiettivamente opinabile che i resistenti, grazie alla loro posizione professionale all’interno della società … abbiano posto consapevolmente in essere condotte lesive dei più basilari canoni di diligenza e buona fede richiesti dall’espletamento delle loro mansioni” e condannava i lavoratori al risarcimento del danno, benché in misura molto inferiore rispetto quanto richiesto dall’azienda.
Avverso tale sentenza proponeva appello parte datoriale, nonché i lavoratori, i quali, a mezzo di appello incidentale, censuravano la sentenza di primo grado per aver il Tribunale fondato il proprio convincimento sulla corrispondenza per posta elettronica recuperata dal server aziendale, attività, a parere dei lavoratori violativa della normativa vigente e, in particolare, dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori e del Codice della Privacy.
La Corte di Appello di Milano, richiamando una pronuncia del Tribunale di Roma, osservava che “mentre le e-mail personali sono inaccessibili, pena la commissione di un reato e la violazione delle regole costituzionali sul segreto della corrispondenza, non è così per le e-mail aziendali. Dunque, distinguendo tra account personale ed account aziendale, non c’è dubbio che per il primo il datore di lavoro ha il divieto categorico di accesso, mentre per il secondo il controllo delle e-mail è legittimo”.
Di tal che la Corte ha “enunciato il principio dell’assoluta inaccessibilità all’e-mail personale del dipendente … mentre per l’e-mail aziendale l’accesso è subordinato a determinate condizioni quali l’informativa del lavoratore tramite contratto di lavoro e/o policy aziendale
”.
Per quanto ivi interessa, la Corte meneghina ha dunque sancito che l’accesso alla mail aziendale da parte del datore di lavoro è consentito per “effettuare controlli non eccedenti rispetto alle finalità perseguite e tracciabili … nei limiti individuati dal Garante della Privacy o qualora sussistano fondati sospetti nei confronti del dipendente”.
Alla stregua di quanto sopra, è possibile utilizzare per l’accertamento di comportamenti illeciti e la eventuale conseguente contestazione disciplinare e-mail inviate dall’indirizzo del dipendente, a condizione che questo sia preventivamente informato di tale possibilità attraverso una specifica informativa privacy. Parallelamente, ne è pertanto ammessa la loro produzione nell’eventuale giudizio volto al sindacato della legittimità dell’atto espulsivo che ne consegue, costituendo detta corrispondenza presupposto necessario per il relativo accertamento.
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