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Notizie dalla Liguria

Aiop entra a far parte del Cluster Alisei

Parte la collaborazione con Advance Life Science in Italy per la condivisione di best practice italiane ed europee

L’Aiop, a seguito di domanda di adesione presentata il 7 febbraio e approvata il 17 aprile scorso, è entrata a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei- Scienze della Vita. Nell'ambito del gruppo di lavoro, l'Aiop collaborerà alla Commissione direttiva delle Associazioni imprenditoriali, presieduta da Eugenio Aringhieri (CEO del gruppo Dompè).

L’Alisei (Advance Life Science in Italy), presieduto da Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Bracco), è il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, il cui obbiettivo è quello di promuovere l’interazione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della salute, che è un ambito strategico nel tessuto nazionale.

Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

Editoriale del Presidente nazionale, Gabriele Pelissero

Mentre la nostra Associazione è concentrata sulla prossima tornata elettorale interna, sia nazionale che regionale (ed è giusto dedicare attenzione e passione alla nostra vita associativa), non mancano purtroppo insidie continue dall'esterno.
L'attività del Parlamento è ferma, e quella del Governo è ridotta all'ordinaria amministrazione (ma cosa significa veramente questa espressione?), ma la Conferenza Stato-Regioni è a lavoro.
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Notizie Aiop Nazionale

Blocco dei licenziamenti e dirigenti. Il nuovo orientamento del Tribunale di Roma esclude l’applicabilità
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Blocco dei licenziamenti e dirigenti. Il nuovo orientamento del Tribunale di Roma esclude l’applicabilità

Sentenza n. 3605 del 19 aprile 2021 Tribunale Civile di Roma

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la pronuncia in commento, il Tribunale Civile di Roma si è nuovamente espresso sull’applicabilità, o meno, del vigente divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti. Rammentiamo in proposito che il medesimo Tribunale aveva, con la precedente Ordinanza 26 febbraio 2021, espresso un primo orientamento con cui aveva negato la possibilità per le Aziende di risolvere il rapporto con i dirigenti in ragione della generalizzata possibilità per tutte le aziende di ricorrere agli ammortizzatori sociali, così evitando la risoluzione del rapporto.

Sin da subito, tale provvedimento aveva suscitato forti perplessità, tra cui quelle del Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, il quale - come riportato dagli organi di stampa - aveva autorevolmente ritenuto che l’estensione “sembra superare la lettera della legge e quindi non appare giustificabile sulla base di una interpretazione costituzionalmente conforme che presuppone si scelga una soluzione comunque consentita dalla formulazione normativa”.

Ed infatti, il Tribunale, con la sentenza del 19 aprile u.s., è giunto alla conclusione opposta rispetto la controversa ordinanza del 16.02 ed ha concluso per l’esclusione del dirigente dal campo di applicazione del blocco emergenziale dei licenziamenti, ritenendo così legittimo il recesso comunicato da una società in data 6 Maggio 2020.

Il Giudice ha motivato la propria decisione evidenziando come il dipendente con qualifica dirigenziale non sia ammesso a fruire della cassa integrazione (nemmeno in deroga) e come, pertanto, “nel caso in cui venisse esteso il blocco dei licenziamenti anche ai dirigenti, il datore di lavoro si ritroverebbe nella condizione di non poter reperire una soluzione sostituiva (come tutti gli altri dipendenti non dirigenti) che permetta loro di garantire reddito e tutela senza costi aggiuntivi”.

In altre parole, il Giudice ha evidenziato come il blocco temporaneo dei licenziamenti, che comporta la compressione del principio di libertà dell’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., trovi il proprio bilanciamento nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali, il quale, tuttavia, non si estende ai dirigenti.

Il Giudice ha inoltre dato rilievo al tenore letterale dell’art. 46 del DL n. 18/2020, vigente ratione temporis, a norma del quale viene limitata la possibilità del datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della Legge n. 604/1966. Ed infatti, ricorda il Tribunale, che tale fattispecie è “notoriamente non applicabile alla posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro”.

Dunque, il Tribunale ha radicalmente modificato il proprio orientamento, favorendo l’interpretazione letterale della normativa emergenziale e, per l’effetto, escludendo l’estensione analogica del divieto di licenziamento.

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