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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Blocco dei licenziamenti e dirigenti. Il nuovo orientamento del Tribunale di Roma esclude l’applicabilità
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Blocco dei licenziamenti e dirigenti. Il nuovo orientamento del Tribunale di Roma esclude l’applicabilità

Sentenza n. 3605 del 19 aprile 2021 Tribunale Civile di Roma

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la pronuncia in commento, il Tribunale Civile di Roma si è nuovamente espresso sull’applicabilità, o meno, del vigente divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti. Rammentiamo in proposito che il medesimo Tribunale aveva, con la precedente Ordinanza 26 febbraio 2021, espresso un primo orientamento con cui aveva negato la possibilità per le Aziende di risolvere il rapporto con i dirigenti in ragione della generalizzata possibilità per tutte le aziende di ricorrere agli ammortizzatori sociali, così evitando la risoluzione del rapporto.

Sin da subito, tale provvedimento aveva suscitato forti perplessità, tra cui quelle del Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, il quale - come riportato dagli organi di stampa - aveva autorevolmente ritenuto che l’estensione “sembra superare la lettera della legge e quindi non appare giustificabile sulla base di una interpretazione costituzionalmente conforme che presuppone si scelga una soluzione comunque consentita dalla formulazione normativa”.

Ed infatti, il Tribunale, con la sentenza del 19 aprile u.s., è giunto alla conclusione opposta rispetto la controversa ordinanza del 16.02 ed ha concluso per l’esclusione del dirigente dal campo di applicazione del blocco emergenziale dei licenziamenti, ritenendo così legittimo il recesso comunicato da una società in data 6 Maggio 2020.

Il Giudice ha motivato la propria decisione evidenziando come il dipendente con qualifica dirigenziale non sia ammesso a fruire della cassa integrazione (nemmeno in deroga) e come, pertanto, “nel caso in cui venisse esteso il blocco dei licenziamenti anche ai dirigenti, il datore di lavoro si ritroverebbe nella condizione di non poter reperire una soluzione sostituiva (come tutti gli altri dipendenti non dirigenti) che permetta loro di garantire reddito e tutela senza costi aggiuntivi”.

In altre parole, il Giudice ha evidenziato come il blocco temporaneo dei licenziamenti, che comporta la compressione del principio di libertà dell’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., trovi il proprio bilanciamento nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali, il quale, tuttavia, non si estende ai dirigenti.

Il Giudice ha inoltre dato rilievo al tenore letterale dell’art. 46 del DL n. 18/2020, vigente ratione temporis, a norma del quale viene limitata la possibilità del datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della Legge n. 604/1966. Ed infatti, ricorda il Tribunale, che tale fattispecie è “notoriamente non applicabile alla posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro”.

Dunque, il Tribunale ha radicalmente modificato il proprio orientamento, favorendo l’interpretazione letterale della normativa emergenziale e, per l’effetto, escludendo l’estensione analogica del divieto di licenziamento.

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