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Notizie dalla Liguria

Gabriele Pelissero nominato presidente del Cluster Lombardo Scienze della vita

Il Consiglio direttivo del Cluster lombardo Scienze della vita ha nominato il nuovo presidente. Si tratta di Gabriele Pelissero che prenderà il posto di Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri. “Sono onorato per questa nomina. - afferma Gabriele Pelissero - La filiera della salute è una grande opportunità di crescita per il territorio lombardo e per tutto il Paese, a livello nazionale rappresenta l’11% circa del Pil, per un valore di 200 miliardi di euro circa ed è quindi molto più ampia di quanto sembri. Parte dal lavoro dei giovani ricercatori, per concludere il suo ciclo al letto del paziente, grazie all’integrazione dei suoi tre capisaldi: industria, ricerca e sanità”.

Le politiche sanitarie sono anche politiche industriali e incidono sulla competitività

Intervento del Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, durante le Assise Generali di Confindustria

7.000 sono stati gli imprenditori che hanno partecipato, discusso e condiviso le proprie esperienze e la propria visione di futuro in occasione delle Assise generali di Confindustria dello scorso 16 febbraio. Ed è stata proprio in tale occasione che il Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, è intervenuta dichiarando come "La sanità, nelle sue componenti pubblica e privata, che nel nostro Paese rappresenta l'11% del Pil e dà lavoro a 2 milioni e mezzo di persone, rappresenta un fattore di sviluppo per il Paese, sia per il contributo dei settori economici coinvolti sia per il suo impatto sociale.
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Notizie Aiop Nazionale

Blocco dei licenziamenti e dirigenti. Il nuovo orientamento del Tribunale di Roma esclude l’applicabilità
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Blocco dei licenziamenti e dirigenti. Il nuovo orientamento del Tribunale di Roma esclude l’applicabilità

Sentenza n. 3605 del 19 aprile 2021 Tribunale Civile di Roma

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la pronuncia in commento, il Tribunale Civile di Roma si è nuovamente espresso sull’applicabilità, o meno, del vigente divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti. Rammentiamo in proposito che il medesimo Tribunale aveva, con la precedente Ordinanza 26 febbraio 2021, espresso un primo orientamento con cui aveva negato la possibilità per le Aziende di risolvere il rapporto con i dirigenti in ragione della generalizzata possibilità per tutte le aziende di ricorrere agli ammortizzatori sociali, così evitando la risoluzione del rapporto.

Sin da subito, tale provvedimento aveva suscitato forti perplessità, tra cui quelle del Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, il quale - come riportato dagli organi di stampa - aveva autorevolmente ritenuto che l’estensione “sembra superare la lettera della legge e quindi non appare giustificabile sulla base di una interpretazione costituzionalmente conforme che presuppone si scelga una soluzione comunque consentita dalla formulazione normativa”.

Ed infatti, il Tribunale, con la sentenza del 19 aprile u.s., è giunto alla conclusione opposta rispetto la controversa ordinanza del 16.02 ed ha concluso per l’esclusione del dirigente dal campo di applicazione del blocco emergenziale dei licenziamenti, ritenendo così legittimo il recesso comunicato da una società in data 6 Maggio 2020.

Il Giudice ha motivato la propria decisione evidenziando come il dipendente con qualifica dirigenziale non sia ammesso a fruire della cassa integrazione (nemmeno in deroga) e come, pertanto, “nel caso in cui venisse esteso il blocco dei licenziamenti anche ai dirigenti, il datore di lavoro si ritroverebbe nella condizione di non poter reperire una soluzione sostituiva (come tutti gli altri dipendenti non dirigenti) che permetta loro di garantire reddito e tutela senza costi aggiuntivi”.

In altre parole, il Giudice ha evidenziato come il blocco temporaneo dei licenziamenti, che comporta la compressione del principio di libertà dell’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., trovi il proprio bilanciamento nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali, il quale, tuttavia, non si estende ai dirigenti.

Il Giudice ha inoltre dato rilievo al tenore letterale dell’art. 46 del DL n. 18/2020, vigente ratione temporis, a norma del quale viene limitata la possibilità del datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della Legge n. 604/1966. Ed infatti, ricorda il Tribunale, che tale fattispecie è “notoriamente non applicabile alla posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro”.

Dunque, il Tribunale ha radicalmente modificato il proprio orientamento, favorendo l’interpretazione letterale della normativa emergenziale e, per l’effetto, escludendo l’estensione analogica del divieto di licenziamento.

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