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Notizie dalla Liguria

Gabriele Pelissero nominato presidente del Cluster Lombardo Scienze della vita

Il Consiglio direttivo del Cluster lombardo Scienze della vita ha nominato il nuovo presidente. Si tratta di Gabriele Pelissero che prenderà il posto di Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri. “Sono onorato per questa nomina. - afferma Gabriele Pelissero - La filiera della salute è una grande opportunità di crescita per il territorio lombardo e per tutto il Paese, a livello nazionale rappresenta l’11% circa del Pil, per un valore di 200 miliardi di euro circa ed è quindi molto più ampia di quanto sembri. Parte dal lavoro dei giovani ricercatori, per concludere il suo ciclo al letto del paziente, grazie all’integrazione dei suoi tre capisaldi: industria, ricerca e sanità”.

Le politiche sanitarie sono anche politiche industriali e incidono sulla competitività

Intervento del Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, durante le Assise Generali di Confindustria

7.000 sono stati gli imprenditori che hanno partecipato, discusso e condiviso le proprie esperienze e la propria visione di futuro in occasione delle Assise generali di Confindustria dello scorso 16 febbraio. Ed è stata proprio in tale occasione che il Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, è intervenuta dichiarando come "La sanità, nelle sue componenti pubblica e privata, che nel nostro Paese rappresenta l'11% del Pil e dà lavoro a 2 milioni e mezzo di persone, rappresenta un fattore di sviluppo per il Paese, sia per il contributo dei settori economici coinvolti sia per il suo impatto sociale.
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Notizie Aiop Nazionale

Divieto di coazione strutturale degli ospiti di Rsa
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Divieto di coazione strutturale degli ospiti di Rsa

Cassazione Sez. V Penale n. 50944 del 17 dicembre 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è stata chiamata a valutare la condotta tenuta da un direttore amministrativo di un Residenza Sanitaria Assistenziale in cui si era verificato il suicidio di un paziente psichiatrico lanciatosi dal balcone.

Il primo grado di giudizio si era concluso con l’assoluzione dell’imputato, ma la Corte di Assise di Appello di Firenze aveva riformato la pronuncia, ritenendo il direttore responsabile di abbandono di persona incapace - fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 591 c.c.. Investito della questione, il Giudice di Legittimità ha anzitutto chiarito come all’interno delle RSA non siano previste forme personalizzate di vigilanza per i pazienti psichiatrici, i quali sono seguiti come gli altri pazienti, senza l’adozione di particolari misure.

Ed infatti, corre rammentare che sin dalla legge n. 180 del 1978 (Legge Basaglia) le strutture hanno abbandonato il modello c.d. “custodialistico” nella cura e nel trattamento terapeutico dei malati psichiatrici “modello che a maggior ragione, è estraneo alle strutture sanitarie assistenziali, e non ospedaliere, che sono destinate ad ospitare persone non autosufficienti, ma, quanto ai malati psichiatrici, sufficientemente “compensati””.

Del resto, continua la Corte, proprio il regime delle R.S.A. prevede che i degenti non possano essere rinchiusi nelle proprie camere, o essere limitati nei propri movimenti, né che debbano essere costantemente controllati dagli operatori. Ed infatti, “il concetto di abbandono…non può, infatti, essere esteso in un indeterminato obbligo di custodia “a vista”, né può essere l’esito di una valutazione ricavata ex post dall’evento verificatosi”.

Alla stregua di quanto sopra è stato ritenuto che l’obbligo di custodia andasse adeguato alle innovazioni introdotte con la richiamata legge “Basaglia”, attraverso cui è stata espressamente vietata la coazione strutturale ed introdotto, per il trattamento sanitario volontario, il ricovero dell’ammalato in strutture aperte con l’utilizzazione di servizi alternativi, essendo “la custodia del malato, finalizzata a soddisfare esigenze di ordine individuale, sociale e giuridico, comprese quelle di prevenzione di atti autolesivi ed eterolesivi, deve essere conciliata con la libertà terapeutica e la dignità del malato”.

In conclusione, la sentenza, ripercorrendo i più recenti approdi di legittimità in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie, ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte territoriale e ritenuto penalmente non apprezzabile la condotta del direttore della clinica, atteso che l’obbligo di custodia dell’incapace incombente su una RSA non può tradursi in una coazione di tipo strutturale.

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