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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

Divieto di coazione strutturale degli ospiti di Rsa
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Divieto di coazione strutturale degli ospiti di Rsa

Cassazione Sez. V Penale n. 50944 del 17 dicembre 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è stata chiamata a valutare la condotta tenuta da un direttore amministrativo di un Residenza Sanitaria Assistenziale in cui si era verificato il suicidio di un paziente psichiatrico lanciatosi dal balcone.

Il primo grado di giudizio si era concluso con l’assoluzione dell’imputato, ma la Corte di Assise di Appello di Firenze aveva riformato la pronuncia, ritenendo il direttore responsabile di abbandono di persona incapace - fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 591 c.c.. Investito della questione, il Giudice di Legittimità ha anzitutto chiarito come all’interno delle RSA non siano previste forme personalizzate di vigilanza per i pazienti psichiatrici, i quali sono seguiti come gli altri pazienti, senza l’adozione di particolari misure.

Ed infatti, corre rammentare che sin dalla legge n. 180 del 1978 (Legge Basaglia) le strutture hanno abbandonato il modello c.d. “custodialistico” nella cura e nel trattamento terapeutico dei malati psichiatrici “modello che a maggior ragione, è estraneo alle strutture sanitarie assistenziali, e non ospedaliere, che sono destinate ad ospitare persone non autosufficienti, ma, quanto ai malati psichiatrici, sufficientemente “compensati””.

Del resto, continua la Corte, proprio il regime delle R.S.A. prevede che i degenti non possano essere rinchiusi nelle proprie camere, o essere limitati nei propri movimenti, né che debbano essere costantemente controllati dagli operatori. Ed infatti, “il concetto di abbandono…non può, infatti, essere esteso in un indeterminato obbligo di custodia “a vista”, né può essere l’esito di una valutazione ricavata ex post dall’evento verificatosi”.

Alla stregua di quanto sopra è stato ritenuto che l’obbligo di custodia andasse adeguato alle innovazioni introdotte con la richiamata legge “Basaglia”, attraverso cui è stata espressamente vietata la coazione strutturale ed introdotto, per il trattamento sanitario volontario, il ricovero dell’ammalato in strutture aperte con l’utilizzazione di servizi alternativi, essendo “la custodia del malato, finalizzata a soddisfare esigenze di ordine individuale, sociale e giuridico, comprese quelle di prevenzione di atti autolesivi ed eterolesivi, deve essere conciliata con la libertà terapeutica e la dignità del malato”.

In conclusione, la sentenza, ripercorrendo i più recenti approdi di legittimità in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie, ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte territoriale e ritenuto penalmente non apprezzabile la condotta del direttore della clinica, atteso che l’obbligo di custodia dell’incapace incombente su una RSA non può tradursi in una coazione di tipo strutturale.

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