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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Divieto di coazione strutturale degli ospiti di Rsa
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Divieto di coazione strutturale degli ospiti di Rsa

Cassazione Sez. V Penale n. 50944 del 17 dicembre 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è stata chiamata a valutare la condotta tenuta da un direttore amministrativo di un Residenza Sanitaria Assistenziale in cui si era verificato il suicidio di un paziente psichiatrico lanciatosi dal balcone.

Il primo grado di giudizio si era concluso con l’assoluzione dell’imputato, ma la Corte di Assise di Appello di Firenze aveva riformato la pronuncia, ritenendo il direttore responsabile di abbandono di persona incapace - fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 591 c.c.. Investito della questione, il Giudice di Legittimità ha anzitutto chiarito come all’interno delle RSA non siano previste forme personalizzate di vigilanza per i pazienti psichiatrici, i quali sono seguiti come gli altri pazienti, senza l’adozione di particolari misure.

Ed infatti, corre rammentare che sin dalla legge n. 180 del 1978 (Legge Basaglia) le strutture hanno abbandonato il modello c.d. “custodialistico” nella cura e nel trattamento terapeutico dei malati psichiatrici “modello che a maggior ragione, è estraneo alle strutture sanitarie assistenziali, e non ospedaliere, che sono destinate ad ospitare persone non autosufficienti, ma, quanto ai malati psichiatrici, sufficientemente “compensati””.

Del resto, continua la Corte, proprio il regime delle R.S.A. prevede che i degenti non possano essere rinchiusi nelle proprie camere, o essere limitati nei propri movimenti, né che debbano essere costantemente controllati dagli operatori. Ed infatti, “il concetto di abbandono…non può, infatti, essere esteso in un indeterminato obbligo di custodia “a vista”, né può essere l’esito di una valutazione ricavata ex post dall’evento verificatosi”.

Alla stregua di quanto sopra è stato ritenuto che l’obbligo di custodia andasse adeguato alle innovazioni introdotte con la richiamata legge “Basaglia”, attraverso cui è stata espressamente vietata la coazione strutturale ed introdotto, per il trattamento sanitario volontario, il ricovero dell’ammalato in strutture aperte con l’utilizzazione di servizi alternativi, essendo “la custodia del malato, finalizzata a soddisfare esigenze di ordine individuale, sociale e giuridico, comprese quelle di prevenzione di atti autolesivi ed eterolesivi, deve essere conciliata con la libertà terapeutica e la dignità del malato”.

In conclusione, la sentenza, ripercorrendo i più recenti approdi di legittimità in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie, ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte territoriale e ritenuto penalmente non apprezzabile la condotta del direttore della clinica, atteso che l’obbligo di custodia dell’incapace incombente su una RSA non può tradursi in una coazione di tipo strutturale.

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