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Notizie dalla Liguria

Storica apertura di Confindustria alla filiera della salute

Presentato il Rapporto annuale sulla filiera della salute

La “white economy” è ormai un potente driver dell’economia italiana che contribuisce al Pil nazionale per il 10,7%, dando lavoro ad oltre 2,4 milioni di persone, pari a circa il 10% dell’occupazione complessiva. Una filiera pubblica e privata, quella della salute, che produce qualità della vita portando l’Italia ai primi posti nel mondo per numero di anni vissuti senza malattie o infortuni. Che contribuisce alla ricchezza nazionale. E che ha il vantaggio di essere anticiclica, come dimostrano gli aumenti a due cifre messi a segno in questi anni di crisi su export, fatturato e valore aggiunto. É questa la fotografia che emerge dal Rapporto di Confindustria sulla filiera della salute, presentato mercoledì mattina a Roma, e realizzato insieme alle Associazioni confederali di categoria che rappresentano la filiera stessa, tra cui Aiop, Assobiomedica, Farmindustria, Federchimica e Federterme.

Via Irpef nelle Regioni risanate e Titolo V da modificare

«Le Regioni uscite dal Piano di rientro e che hanno raggiunto il pareggio di bilancio, non hanno più nessuna ragione di mantenere una super aliquota Irpef che era stata pensata per coprire il deficit nella sanità e che pesa tantissimo sui cittadini».
Questa è la posizione del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta alla trasmissione radiofonica Radio anch' io su Radio Rai 1.
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Notizie Aiop Nazionale

Le novità sul lavoro
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Le novità sul lavoro

Sgravio contributivo, sostegno al reddito, collocamento obbligatorio

David Trotti, Consulente della Sede nazionale 

Sgravio contributivo apprendistato di primo livello: circolare INPS - Con la circolare n.87/2021, l’INPS, fornisce le istruzioni relativamente allo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Nella circolare, oltre a riepilogare l’impianto normativo relativo allo sgravio, sono definite le modalità di gestione e godimento delle agevolazioni che spettano alle aziende ed ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. In conclusione, sono definiti i casi di esclusione e le modalità di corretta compilazione del flusso Uniemens.

Assegno temporaneo: le istruzioni INPS - L’INPS si pronuncia sull’attuazione dell’assegno temporaneo per figli minori. Lo fa con il messaggio n. 2371/2021. Per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’Assegno temporaneo per i figli minori, c.d. Assegno temporaneo sarà erogato dall’Istituto, per chi ne farà richiesta, in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare. La misura e l’importo dell’assegno erogabile sono determinati da valori tabellari divisi per livelli di ISEE con una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli o a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi ed infine una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo. Le domande sono da inoltrare entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Nel messaggio sono poi fornite i regimi di compatibilità ed incompatibilità tra assegno temporaneo e altri interventi di sostegno al reddito.

Organico e computo della quota obbligatoria: la nota INL - Con la nota n.966/2021, l’INL si pronuncia sul mancato collocamento obbligatorio di lavoratori appartenenti a categorie protette. Con riferimento alla normativa vigente che prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie sopra menzionate in misura determinata in base all’organico aziendale, l’INL ribadisce che trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota dell'obbligo, il datore di lavoro è tenuto al versamento a titolo di sanzione amministrativa di una somma pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. In caso di riduzione dell’organico, l’Istituto specifica che tale violazione non risulterà diffidabile nel caso in cui il venir meno dell’obbligo di assunzione è conseguenza di una riduzione della base di computo e non di una iniziativa, sia pur tardiva, del datore di lavoro. In questo caso si dovrà procedere a contestare la sanzione amministrativa.

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