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Notizie dalla Liguria

L'eco sulla stampa dell'appello Aiop rivolto a Matteo Renzi e a Beatrice Lorenzin

A seguito dell'invio del comunicato stampa che riportava la posizione espressa dal Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, in merito alla proposta avanzata dalle Regioni che conterrebbe un taglio di 350 milioni di euro all'ospedalità privata accreditata, vi riportiamo di seguito la raccolta di tutti gli articoli usciti sino ad oggi sulle principali testate nazionali e regionali e suoi principali siti online.

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

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Notizie Aiop Nazionale

Ammesso l’accesso alla mail aziendale, purché il dipendente sia preventivamente informato
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Ammesso l’accesso alla mail aziendale, purché il dipendente sia preventivamente informato

Corte di Appello Milano, Sentenza n. 908 del 08.09.2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il delicato tema della ponderazione tra i poteri di controllo conferiti dalla Legge al datore di lavoro e il diritto alla privacy del dipendente.
La questione di cui è stata investita la Corte territoriale prende le mosse da un’ingente richiesta di risarcimento spiegata dalla Società, la quale richiedeva al Tribunale di accertare la realizzazione da parte di alcuni ex dipendenti di atti di concorrenza sleale e di condotte violative dei doveri di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..
Il Tribunale di Milano, accogliendo parzialmente le istanze di parte datoriale, rilevava che “non pare obiettivamente opinabile che i resistenti, grazie alla loro posizione professionale all’interno della società … abbiano posto consapevolmente in essere condotte lesive dei più basilari canoni di diligenza e buona fede richiesti dall’espletamento delle loro mansioni” e condannava i lavoratori al risarcimento del danno, benché in misura molto inferiore rispetto quanto richiesto dall’azienda.
Avverso tale sentenza proponeva appello parte datoriale, nonché i lavoratori, i quali, a mezzo di appello incidentale, censuravano la sentenza di primo grado per aver il Tribunale fondato il proprio convincimento sulla corrispondenza per posta elettronica recuperata dal server aziendale, attività, a parere dei lavoratori violativa della normativa vigente e, in particolare, dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori e del Codice della Privacy.
La Corte di Appello di Milano, richiamando una pronuncia del Tribunale di Roma, osservava che “mentre le e-mail personali sono inaccessibili, pena la commissione di un reato e la violazione delle regole costituzionali sul segreto della corrispondenza, non è così per le e-mail aziendali. Dunque, distinguendo tra account personale ed account aziendale, non c’è dubbio che per il primo il datore di lavoro ha il divieto categorico di accesso, mentre per il secondo il controllo delle e-mail è legittimo”.
Di tal che la Corte ha “enunciato il principio dell’assoluta inaccessibilità all’e-mail personale del dipendente … mentre per l’e-mail aziendale l’accesso è subordinato a determinate condizioni quali l’informativa del lavoratore tramite contratto di lavoro e/o policy aziendale
”.
Per quanto ivi interessa, la Corte meneghina ha dunque sancito che l’accesso alla mail aziendale da parte del datore di lavoro è consentito per “effettuare controlli non eccedenti rispetto alle finalità perseguite e tracciabili … nei limiti individuati dal Garante della Privacy o qualora sussistano fondati sospetti nei confronti del dipendente”.
Alla stregua di quanto sopra, è possibile utilizzare per l’accertamento di comportamenti illeciti e la eventuale conseguente contestazione disciplinare e-mail inviate dall’indirizzo del dipendente, a condizione che questo sia preventivamente informato di tale possibilità attraverso una specifica informativa privacy. Parallelamente, ne è pertanto ammessa la loro produzione nell’eventuale giudizio volto al sindacato della legittimità dell’atto espulsivo che ne consegue, costituendo detta corrispondenza presupposto necessario per il relativo accertamento.
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