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Legittimo il licenziamento nell’ipotesi di sottrazione di dati, anche se non divulgati o utilizzati per propri fini
ordinanza Cass. Lav. n. 2402 del 27 gennaio 2022
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale
Nella pronuncia in commento viene affrontato il caso di un lavoratore licenziato per giusta causa per essersi, tra l’altro, appropriato di documentazione aziendale contenente informazioni sensibili relative all’esercizio dell’attività di impresa (know-how), per eventualmente avvalersene in un’epoca successiva.
Il Tribunale di Modena, all’esito dell’istruttoria espletata, accertava la legittimità del licenziamento. La Corte d’Appello d Bologna confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che il giudice di primo grado avesse correttamente valorizzato il contenuto della condotta posta in essere, essendo stato definitivamente incrinato il rapporto di fiducia e ritenendo le circostanze poste come gravame dal lavoratore irrilevanti, atteso che i riscontri testimoniali confermavano il tentativo di quest’ultimo di sottrarre il “know-how” aziendale per eventualmente avvalersene successivamente.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia in oggetto, si è conformata a quanto statuito dai Giudici dei gradi precedenti, rigettando il ricorso e sostenendo che, ai fini della valutazione della gravità della condotta, non ha rilievo alcuno la natura del materiale sottratto, ossia la circostanza che il lavoratore non abbia potuto trarre un’effettiva utilità dalla documentazione, dato il valore meramente “storico della stessa” né la circostanza che i documenti aziendali di cui si era impossessato potessero essere asportati, poiché non protetti da “password”. Per la sentenza, ciò che connota la gravità della condotta è la provenienza aziendale della documentazione, senza che incida – in punto di colpevolezza – la materiale utilizzabilità futura della stessa, tant’è che la Corte precisa “accertata la provenienza aziendale, esclusa l’appartenenza del lavoratore del materiale sottratto, non rileva ai fini della gravità della condotta la materiale utilizzabilità dei documenti stessi”.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, l’impossessamento di documentazione inerente al processo produttivo dell’azienda integra la fattispecie della sottrazione del Know how aziendale (cfr. Cass. 24 ottobre 2017 n. 25147; Cass. 10 aprile 2020 n. 11959), non essendo essenziale l’utilizzo per propri fini o la divulgazione a soggetti terzi dei dati indebitamente appresi.