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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Notizie Aiop Nazionale

Cittadini: “Dati Inail su contagi e decessi Covid invitano a prudenza”

venerdì 24 settembre 2021

I dati del 19° report Inail sui contagi sul lavoro da Covid-19 invitano alla prudenza e a mantenere alta la soglia di attenzione. Ènecessario vigilare sull’attuazione delle misure di contrasto al virus, che devono affiancare e potenziare la campagna vaccinale. Ed è, altresì, determinante l’uso corretto di strumenti operativi come il Green Pass”. 


Scegliere di cambiare

Assemblea 23 settembre 2021

“È il tempo di scegliere di cambiare. Perché cambiare è certo difficile, ma non cambiare per l’Italia sarebbe fatale. Noi ci battiamo per gli interessi del Paese, prima che dell’industria. E crediamo che questi interessi vengano prima dei nostri rispettivi ruoli. Perché non c’è immunità di gregge che ci salvi, se ognuno dei componenti non esercita una grande responsabilità. E’ tempo di fare come ci ricorda Bebe Vio: Fatti dire che è impossibile, e dimostra a tutti che puoi farcela”. 


Salute. Ecco i progetti inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

Gli obiettivi mirano, attraverso un approccio “One health”, a ospedali sicuri, alla creazione di un ecosistema innovativo della salute e a potenziare la ricerca nell'ambito delle tecnologie abilitanti in ambito sanitario

Il Fondo complementare PNRR (Decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n.101) è finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per complessivi 30,6 miliardi per gli anni dal 2021 al 2026.


PNRR e welfare aziendale. Come cambiare il rapporto tra retribuzione e costo del lavoro

Editoriale tratto da www.ipsoa.it

Siamo in un periodo di forti cambiamenti stimolati dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) sia operativi che culturali. In un momento come questo è necessario poter ragionare su tutti i temi e in ogni campo, proprio perché non bisogna solo immaginare il futuro, ma anche prepararlo.


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