Il Direttore generale della DG SANTE, Anne Bucher, in un’intervista pubblicata sulla Newsletter dell’UE, valuta quali ricadute le elezioni europee potrebbero avere nel campo specifico della sanità, sottolineando che il Parlamento è l’unica istituzione dell’UE i cui membri sono eletti direttamente dai cittadini, i quali hanno così l’opportunità di contribuire a delineare il futuro dell’Europa.
“Come cittadini europei - ha dichiarato - abbiamo il diritto e la responsabilità di partecipare al processo politico.”
In occasione dell’Assemblea regionale di Aiop Sicilia, svoltasi il 16 maggio al Grand Hotel Villa Igiea di Palermo, una sessione dei lavori è stata dedicata a un importante incontro con i rappresentanti della società di consulenza BDO di Milano, nel corso del quale è stato illustrato il “Bilancio sociale aggregato di Aiop Sicilia”, un progetto che, avviato dalla Sede nazionale e già sperimentato positivamente in Emilia, la sede siciliana ha abbracciato volentieri, ritenendolo molto interessante per evidenziare il valore del comparto dell’ospedalità privata nell’ambito non solo sanitario, ma anche economico e sociale.
Sentenza n. 4943 del 02 febbraio 2019
La Cassazione, con la Sentenza in commento, ha ribadito il principio secondo cui l’utilizzazione indebita di permessi sindacali ex art. 30 st. lav., oltre a giustificare la mancata retribuzione degli stessi, legittimi l’irrogazione di una sanzione disciplinare.
Il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda del lavoratore diretta all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla società per avere, nel corso di quattro giornate di assenza per permessi sindacali, svolto attività ricreative ed avulse dalle finalità sindacali dei permessi accordati, ed in particolare la partecipazione alle riunioni degli organismi sindacali per i quali i permessi erano stati richiesti.
INPS
Con la circolare n.78/2019 l’INPS fornisce le istruzioni relative ai profili istruttori della costituzione di rendita vitalizia per i contributi omessi e caduti in prescrizione. In particolare, le precisazioni si concentrano sulle retribuzioni da prendere a base del calcolo dell’onere di rendita vitalizia con riferimento ai periodi che si collocano nel “sistema contributivo”. La costituzione di rendita vitalizia, disciplinata dalla legge n.1338/62, consente di versare un onere a copertura dei periodi di lavoro la cui contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei termini di pre-iscrizione.