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Notizie dalla Liguria

Io candidata alla presidenza della Regione Siciliana? No grazie, scelgo la sanità

Intervista al Vice Presidente Aiop, Barbara Cittadini

Barbara Cittadini ha deciso di resistere al fascino della politica e ha rifiutato, seppur dicendosi lusingata, la proposta di candidarsi a Presidente della Regione siciliana alla prossima tornata elettorale di novembre. Ha preferito restare al servizio dell’assistenza e delle cure ai siciliani, per dare un contributo concreto al miglioramento del sistema Salute.

Lo stigma contro la sanità privata accreditata: un caso tutto italiano

Da Sanità24, portale de IlSole24ore

In tutta Europa i grandi sistemi di welfare sanitario da decenni hanno sviluppato modelli pluralistici nella produzione ed erogazione delle prestazioni. Anche i più rigidi sistemi di tipo Beveridge utilizzano al proprio interno sempre più frequentemente gestori di attività ambulatoriali e ospedaliere di diritto privato, mentre paesi con sistemi di tipo Bismarck, come Germania e Olanda, hanno scelto da tempo di assicurare ai propri cittadini l' universalità e l' accessibilità delle cure utilizzando esclusivamente assicuratori privati (Olanda) o avviando un imponente piano di privatizzazione della gestione della rete ospedaliera (Germania).

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Notizie Aiop Nazionale

Il lavoratore che commette più volte lo stesso errore nello svolgimento della propria attività può essere legittimamente licenziato
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Il lavoratore che commette più volte lo stesso errore nello svolgimento della propria attività può essere legittimamente licenziato

Corte di Cassazione sentenza n. 15410 del 30 maggio 2023

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

Con la recente pronuncia del 30 maggio 2023, i giudici di legittimità hanno stabilito che è possibile licenziare per giusta causa il dipendente al quale è stata contestata la reiterata erroneità delle operazioni, se previsto dal CCNL applicato, in quanto la prosecuzione del rapporto, senza garanzie di diligenza nelle prestazioni, finirebbe per danneggiare il datore di lavoro.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un lavoratore era stato trasferito al reparto macelleria degli animali, dopo aver lavorato, inizialmente come scaricatore di casse e poi come mulettista-carrellista; attività questa che non poteva più svolgere per motivi di salute, venendo dichiarato parzialmente idoneo con limitazioni.

Durante lo svolgimento delle nuove mansioni nel reparto macelleria, il dipendente aveva commesso per tre volte lo stesso errore in sei mesi. Il datore di lavoro applicava le sanzioni disciplinari previste dal CCNL fino al licenziamento per recidiva plurima.

Il lavoratore impugnava il licenziamento sostenendo che le nuove mansioni non fossero conformi alle prescrizioni mediche. Il Tribunale di Forlì respingeva la domanda e la Corte d’Appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale forlivese, riteneva il licenziamento “emesso nel pieno rispetto del contratto collettivo nazionale e proporzionato all’errore, in considerazione della sua reiterazione”.

Veniva quindi adita la Corte di Cassazione, deducendo il ricorrente, fra gli altri motivi, la violazione e la falsa applicazione del principio di proporzionalità tra fatto contestato e provvedimento di licenziamento, soprattutto con riguardo alle circostanze concrete ed alle modalità soggettive della condotta del lavoratore.

La Suprema Corte, tuttavia, rigettava il ricorso del lavoratore.

A tal proposito, gli Ermellini hanno sancito che, come risulta da una consolidata giurisprudenza in materia, sebbene la tipizzazione della giusta causa nel CCNL non sia vincolante per il datore di lavoro, perché spetta sempre al giudice valutare se la condotta del lavoratore è così grave da legittimare il licenziamento, la scala valoriale del contratto deve rappresentare uno dei “parametri di valutazione” del giudice. 

Nel caso in esame, dunque, la recidiva plurima, indicata nella scala dei valori del contratto come ipotesi che giustifica il licenziamento per giusta causa, acquisisce un peso considerevole.

Infatti, i giudici di legittimità riconoscono che, in casi come quello oggetto della seguente analisi, la prosecuzione del rapporto di lavoro sarebbe pregiudizievole per gli scopi aziendali, in considerazione della condotta di un lavoratore “che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti ed a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza”.

Con la sentenza in analisi, la Corte di Cassazione ha stabilito che, se la clausola del licenziamento per recidiva plurima è inserita all’interno del CCNL, incappare più volte nello stesso errore in un breve arco di tempo potrebbe rappresentare una giusta causa di recesso del datore di lavoro.

 

 

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