Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
RSS
First2223242526272830

Notizie Aiop Nazionale

Il lavoratore che commette più volte lo stesso errore nello svolgimento della propria attività può essere legittimamente licenziato
2771

Il lavoratore che commette più volte lo stesso errore nello svolgimento della propria attività può essere legittimamente licenziato

Corte di Cassazione sentenza n. 15410 del 30 maggio 2023

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

Con la recente pronuncia del 30 maggio 2023, i giudici di legittimità hanno stabilito che è possibile licenziare per giusta causa il dipendente al quale è stata contestata la reiterata erroneità delle operazioni, se previsto dal CCNL applicato, in quanto la prosecuzione del rapporto, senza garanzie di diligenza nelle prestazioni, finirebbe per danneggiare il datore di lavoro.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un lavoratore era stato trasferito al reparto macelleria degli animali, dopo aver lavorato, inizialmente come scaricatore di casse e poi come mulettista-carrellista; attività questa che non poteva più svolgere per motivi di salute, venendo dichiarato parzialmente idoneo con limitazioni.

Durante lo svolgimento delle nuove mansioni nel reparto macelleria, il dipendente aveva commesso per tre volte lo stesso errore in sei mesi. Il datore di lavoro applicava le sanzioni disciplinari previste dal CCNL fino al licenziamento per recidiva plurima.

Il lavoratore impugnava il licenziamento sostenendo che le nuove mansioni non fossero conformi alle prescrizioni mediche. Il Tribunale di Forlì respingeva la domanda e la Corte d’Appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale forlivese, riteneva il licenziamento “emesso nel pieno rispetto del contratto collettivo nazionale e proporzionato all’errore, in considerazione della sua reiterazione”.

Veniva quindi adita la Corte di Cassazione, deducendo il ricorrente, fra gli altri motivi, la violazione e la falsa applicazione del principio di proporzionalità tra fatto contestato e provvedimento di licenziamento, soprattutto con riguardo alle circostanze concrete ed alle modalità soggettive della condotta del lavoratore.

La Suprema Corte, tuttavia, rigettava il ricorso del lavoratore.

A tal proposito, gli Ermellini hanno sancito che, come risulta da una consolidata giurisprudenza in materia, sebbene la tipizzazione della giusta causa nel CCNL non sia vincolante per il datore di lavoro, perché spetta sempre al giudice valutare se la condotta del lavoratore è così grave da legittimare il licenziamento, la scala valoriale del contratto deve rappresentare uno dei “parametri di valutazione” del giudice. 

Nel caso in esame, dunque, la recidiva plurima, indicata nella scala dei valori del contratto come ipotesi che giustifica il licenziamento per giusta causa, acquisisce un peso considerevole.

Infatti, i giudici di legittimità riconoscono che, in casi come quello oggetto della seguente analisi, la prosecuzione del rapporto di lavoro sarebbe pregiudizievole per gli scopi aziendali, in considerazione della condotta di un lavoratore “che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti ed a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza”.

Con la sentenza in analisi, la Corte di Cassazione ha stabilito che, se la clausola del licenziamento per recidiva plurima è inserita all’interno del CCNL, incappare più volte nello stesso errore in un breve arco di tempo potrebbe rappresentare una giusta causa di recesso del datore di lavoro.

 

 

Previous Article Soluzioni IoT per la Sanità: la tecnologia LoRaWAN a portata di click
Next Article L’incentivo per l’assunzione di “NEET”, i chiarimenti INAIL per la prevenzione del caldo sui luoghi di lavoro e l’interpello del Ministero dell’Economia sui lavoratori impatriati

Documents to download

Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top